{"id":69,"date":"2024-11-28T22:15:42","date_gmt":"2024-11-28T21:15:42","guid":{"rendered":"https:\/\/flaviotakanen.it\/?p=69"},"modified":"2024-11-28T22:15:44","modified_gmt":"2024-11-28T21:15:44","slug":"il-contratto-fiduciario-fra-atipicita-vincoli-obbligatori-e-frode-alla-legge-studio-per-una-ricostruzione-unitaria-del-fenomeno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flaviotakanen.it\/?p=69","title":{"rendered":"Il contratto fiduciario fra atipicit\u00e0, vincoli obbligatori e frode alla legge: studio per una ricostruzione unitaria del fenomeno"},"content":{"rendered":"\n<p>Il contratto fiduciario \u00e8 un patto con il quale il fiduciario accetta di intestarsi diritti o beni appartenenti nella sostanza ad un altro soggetto, il fiduciante, per la realizzazione di un programma negoziale concordato preventivamente; gli atti tipici che vengono realizzati in esecuzione del programma negoziale sono tutti retti, oltre che dalla loro causa astratta, dalla <em>causa fiduciae<\/em> che, nella teoria della causa in concreto, assume piena valenza, consentendo di riconoscere valore giuridico al programma negoziale atipico voluto dalle parti, e andando a modellare il contenuto dei diritti che pu\u00f2 esercitare il fiduciario. Il riconoscimento della <em>causa fiduciae<\/em> consente di valutare la meritevolezza di tutela del programma negoziale, consentendo di espellere quei patti che sono in violazione del divieto di patto commissorio ovvero si sostanziano in una frode alla legge, anche tributaria. Il riconoscimento della valenza giuridica del contratto fiduciario \u00e8 confermato anche dalla prassi dell\u2019Agenzia delle Entrate che nella maggior parte dei casi, dando efficacia al programma negoziale, riconosce quegli atti traslativi che sono da considerare neutri e non ricollegabili ad una vicenda autonomamente rilevante ai fini impositivi, dagli atti che invece comportano un effettivo arricchimento dell\u2019acquirente e che per questo sono soggetti alla tassazione indiretta.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sommario<\/strong>: 1. Il contratto fiduciario. 2. La fiducia romanistica e quella germanistica. 3. L\u2019evoluzione del concetto di causa influisce sul riconoscimento della <em>causa fiduciae<\/em>. 4. I contratti che eseguono il programma negoziale sono pi\u00f9 che collegati. 5. Il principio della tipicit\u00e0 dei diritti reali non toglie di valore alla <em>causa fiduciae<\/em>. 6. La valutazione della meritevolezza del contratto fiduciario. 7. Il contratto fiduciario deve essere identificato con il mandato senza rappresentanza. 8. La fiducia nell\u2019ordinamento italiano: un principio cardine sotteso a molte norme giuridiche. 9. La forma del patto fiduciario ed il valore delle dichiarazioni unilaterali successive. 10. Il contratto fiduciario \u00e8 qualcosa in pi\u00f9 di un contratto preliminare di compravendita. 11. La prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto fiduciario. 12. I beni fiduciari sono segregati rispetto al patrimonio del fiduciario. 13. Il patrimonio fiduciario e l\u2019imposizione tributaria.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Il contratto fiduciario<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario \u00e8 quel contratto atipico con il quale le parti vogliono realizzare degli effetti giuridici predeterminati attraverso uno o pi\u00f9 negozi collegati che realizzano il progetto iniziale.<\/p>\n\n\n\n<p>La caratteristica di questo contratto \u00e8 che a livello sostanziale le parti vogliono degli effetti giuridici diversi ed ulteriori rispetto a quelli formali ed apparenti che sono realizzabili sulla base dei contratti tipici da essi realizzati<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il progetto fiduciario \u00e8 diretto alla realizzazione di un beneficio sostanziale per il fiduciante che sia meritevole di tutela secondo l\u2019ordinamento giuridico, e lo strumento utilizzato \u00e8 quello della fiducia, attraverso la quale un diritto soggettivo personale o reale viene trasferito al fiduciario con le risorse del fiduciante, al fine della realizzazione del progetto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina tradizionale ritiene che il contratto fiduciario derivi dal collegamento di due negozi giuridici, l\u2019uno esterno con efficacia reale verso i terzi, e l\u2019altro interno con efficacia obbligatoria interna nei confronti del fiduciario che gode di credito presso il fiduciante e si obbliga ad utilizzare gli strumenti giuridici messi nelle sue mani, nel rispetto delle direttive e degli ordini dati dal fiduciante<a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario \u00e8 detto anche contratto indiretto perch\u00e9 l\u2019obiettivo avuto di mira dalle parti \u00e8 realizzato indirettamente, ponendo in essere atti giuridici formalmente diretti alla realizzazione di un obiettivo diverso, cos\u00ec si realizza la compravendita di un immobile in capo al fiduciario, al fine di ottenere un risparmio di spesa sulle imposte, poich\u00e9 l\u2019acquirente formale \u00e8 nelle condizioni di ottenere, ad esempio, i benefici fiscali derivanti dall\u2019acquisto della prima casa<a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il beneficio formale \u00e8 ottenuto attraverso il trasferimento o l\u2019acquisto in capo al fiduciario di diritti soggettivi che sarebbero spettanti al fiduciante non soltanto di natura reale, ma anche di natura personale, dato che \u00e8 il fiduciante che mette a disposizione le risorse necessarie per il loro acquisto<a href=\"#sdfootnote4sym\" id=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario \u00e8 molto frequente nel settore commerciale poich\u00e9 attraverso il rapporto fiduciario a livello sostanziale possono raggiungersi dei benefici non raggiungibili con gli atti formali, cos\u00ec si riscontra la presenza di vere e proprie imprese fiduciarie nelle quali il titolare formale ed amministratore dell\u2019attivit\u00e0 di impresa non corrisponde con l\u2019imprenditore reale, perch\u00e9 la risorse economiche vengono messe a disposizione da un soggetto diverso da quello apparente, mentre il fiduciario si obbliga solo a gestirle diligentemente nel rispetto delle direttive del fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel settore commerciale \u00e8 frequente anche che vi siano veri e propri azionisti fiduciari, nei casi nei quali le risorse economiche per l\u2019acquisto delle azioni vengono fornite da un terzo soggetto, mentre l\u2019intestazione formale delle azioni venga lasciata ad un fiduciario che si obbliga ad incassare i dividendi e a ritrasferirli al fiduciante, ed alla fine del rapporto fiduciario, si obbliga a ritrasferire il pacchetto azionario al fiduciante o ad altro soggetto indicato da costui.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario si caratterizza per il fatto che l\u2019intestazione formale delle azioni o del bene \u00e8 lasciata ad un fiduciario, in capo al quale si verifica una discrepanza fra quanto gli \u00e8 consentito fare in virt\u00f9 della sua posizione formale di azionista o proprietario, con quanto gli \u00e8 legalmente possibile effettuare in virt\u00f9 del rapporto fiduciario avuto con il fiduciante<a href=\"#sdfootnote5sym\" id=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto vincola il fiduciario e gli consente di esercitare solo i diritti che gli sono consentiti dal fiduciante, cos\u00ec il socio pu\u00f2 esercitare i diritti che gli derivano dalla sua posizione sociale solo se questo gli \u00e8 espressamente consentito dal fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>Normalmente con il contratto fiduciario le parti stabiliscono un obiettivo da raggiungere mediante la stipula di pi\u00f9 contratti, e questi sono finalizzati all\u2019attuazione del programma negoziale stabilito dai contraenti del negozio fiduciario, sicch\u00e9 \u00e8 evidente che si tratta di atti almeno collegati dall\u2019obiettivo di raggiungere un fine prestabilito.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario si caratterizza per essere un accordo con il quale le parti indicano almeno il programma negoziale unitario che intendono raggiungere, e questo a livello giuridico pone il problema del ruolo giuridico da attribuire a questo programma negoziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il negozio fiduciario deve essere tenuto distinto dal negozio simulato, infatti, il primo mira a realizzare effetti che sono realmente voluti dalle parti, anche se diversi da quelli tipici raggiungibili con l\u2019atto formale stipulato, sicch\u00e9 si parla di interposizione reale di persona, il secondo, attraverso il contratto dissimulato, mira ad escludere totalmente o parzialmente gli effetti giuridici dell\u2019atto formale posto in essere, sicch\u00e9 si parla di interposizione fittizia di persona dato che l\u2019acquirente formale non diviene effettivo titolare del diritto acquistato o lo diviene solo parzialmente, in conformit\u00e0 al contratto dissimulato<a href=\"#sdfootnote6sym\" id=\"sdfootnote6anc\"><sup>6<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La distinzione tra <em>pactum fiduciae<\/em> ed accordo simulatorio non \u00e8 sempre agevole, infatti, da una parte l'accordo simulatorio prevede la presenza di un interposto fittizio che \u00e8 un fiduciario dell'interponente, dall\u2019altra nel caso della simulazione parziale ricorre anche l\u2019interposizione reale di persona, dato che il negozio simulato \u00e8 effettivamente in parte voluto dai contraenti.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La fiducia romanistica e quella germanistica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La dottrina distingue la fiducia romanistica dalla fiducia germanistica, la prima riguarda il caso nel quale il fiduciante trasferisce pienamente la titolarit\u00e0 del bene al fiduciario, il quale diventa il nuovo titolare del diritto, e l\u2019obbligazione fiduciaria che limita il fiduciario ha valore solo nel rapporto interno fra costoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il secondo tipo di fiducia si caratterizza per il fatto che la titolarit\u00e0 del diritto rimane del fiduciante anche di fronte a terzi, ed al fiduciario \u00e8 lasciata esclusivamente la legittimazione all\u2019esercizio dei diritti che derivano dalla titolarit\u00e0 formale della cosa, i quali, di conseguenza, vengono esercitati per conto di terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>La differenza fra i due tipi di fiducia \u00e8 nella tutela adottabile nel caso dell\u2019inadempimento del fiduciario, che nella fiducia romanistica vede come azione principale il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e come azione eventuale la possibilit\u00e0 che il fiduciante possa chiedere l\u2019emissione di una pronuncia costitutiva del diritto, solo se nel contempo non sono intervenuti diritti dei terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso della fiducia germanistica il fiduciante potr\u00e0 esperire rimedi di natura reale particolarmente efficaci come l\u2019azione di rivendica, che \u00e8 esperibile non solo nei confronti del fiduciario, ma anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato il bene oggetto del patto fiduciario, poich\u00e9 il vincolo obbligatorio era a loro opponibile.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, dato che lo schema del patto fiduciario non \u00e8 trascrivibile in considerazione della sua natura obbligatoria, nulla impedisce al fiduciario di trasferire, in violazione dell\u2019obbligo assunto, il diritto cedutogli ad un terzo, il cui acquisto \u00e8 pienamente valido ed efficace anche nei confronti del fiduciante<a href=\"#sdfootnote7sym\" id=\"sdfootnote7anc\"><sup>7<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel nostro ordinamento la dottrina e la giurisprudenza attua lo schema della fiducia romanistica<a href=\"#sdfootnote8sym\" id=\"sdfootnote8anc\"><sup>8<\/sup><\/a> tranne alcune eccezioni come quella delle societ\u00e0 fiduciarie in relazione alle quali la L. 23 novembre 1939, n. 1966, delinea il loro funzionamento secondo lo schema della fiducia germanistica<a href=\"#sdfootnote9sym\" id=\"sdfootnote9anc\"><sup>9<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019impresa fiduciaria assume l\u2019amministrazione di beni per conto di terzi e assume la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni, essa, quindi, \u00e8 destinataria della sola legittimazione all\u2019esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza che vi sia un effettivo e sostanziale trasferimento della propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Le attivit\u00e0 tipiche prese in considerazione dalla L. n. 1966\/1939 sono tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui mediante contratti che legittimano le societ\u00e0 a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte in un importante arresto riguardante l\u2019acquisto di quote societarie di una Srl, ha riconosciuto che \u00e8 ammissibile nel nostro ordinamento la separazione, attraverso il negozio fiduciario, tra la titolarit\u00e0 e la legittimazione all'esercizio del diritto di propriet\u00e0, attribuendo rispettivamente la prima al fiduciante e la seconda al fiduciario, secondo lo schema tipico del negozio fiduciario germanistico, in quanto tale separazione \u00e8 riconosciuta espressamente dalla legislazione speciale dettata in materia di societ\u00e0 fiduciarie e di gestione di valori immobiliari<a href=\"#sdfootnote10sym\" id=\"sdfootnote10anc\"><sup>10<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza riconosce nella fiducia romanistica la separazione del patrimonio personale del fiduciario con i beni acquistati fiduciariamente, di conseguenza, a maggior ragione, giunge alle stesse conclusioni nella fiducia germanistica, nella quale il fiduciario amministra beni per conto di terzi, rimanendo la propriet\u00e0 sostanziale in capo al fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019attivit\u00e0 degli intermediari finanziari \u00e8 disciplinata dal D.Lgs. n. 58\/1998 il quale dispone espressamente la separazione fra i patrimoni del fiduciante e del fiduciario, la Suprema Corte di cassazione, in realt\u00e0, aveva gi\u00e0 statuito in conformit\u00e0 dopo la L. n. 1966\/1939, quando aveva avuto modo di affermare l'esistenza del principio della separazione dei valori mobiliari affidati da un privato ad una societ\u00e0 fiduciaria rispetto al patrimonio proprio della stessa societ\u00e0<a href=\"#sdfootnote11sym\" id=\"sdfootnote11anc\"><sup>11<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> Nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fiduciario la sua responsabilit\u00e0 risarcitoria deriva dall\u2019inadempimento del mandato senza rappresentanza ricevuto e, nel caso delle societ\u00e0 fiduciarie, questa responsabilit\u00e0 concorre con quella del Ministero dello Sviluppo economico che, ai sensi della legge citata, \u00e8 tenuto ad esercitare attivit\u00e0 di vigilanza sulle stesse societ\u00e0<a href=\"#sdfootnote12sym\" id=\"sdfootnote12anc\"><sup>12<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiducia germanistica \u00e8 germogliata nella tradizione anglosassone che si \u00e8 dimostrata attenta ed interessata a dare adesione ad un concetto di propriet\u00e0 in senso sostanziale nel quale, ad una intestazione formale, corrisponda un arricchimento patrimoniale dello stesso soggetto anche di fronte ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema caratteristico del nostro ordinamento \u00e8 quello della fiducia romanistica, per il fatto che il Codice civile riconosce che i diritti del terzo non possono essere intaccati dal contratto fiduciario, ostando a ci\u00f2 l\u2019impossibilit\u00e0 di trascrivere il vincolo fiduciario nei Registri immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte di Cassazione ha sul punto precisato che, nel caso di intestazione fiduciaria di quote sociali, la violazione del <em>pactum fiduciae<\/em> da parte del fiduciario, in concorso con i soggetti cui sia stata ritrasferita la partecipazione, obbliga gli stessi a risarcire il danno cagionato al fiduciante che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento della quota, anche nel caso di mancata evocazione in giudizio dell'ultimo intestatario della partecipazione<a href=\"#sdfootnote13sym\" id=\"sdfootnote13anc\"><sup>13<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario vincola il mandatario a livello obbligatorio e lo rende responsabile per l\u2019adempimento delle obbligazioni che su di lui fanno capo, e queste obbligazioni agiscono a livello concreto e di fatto, modellando il contenuto dei diritti e doveri che a lui fanno capo sulla base della titolarit\u00e0 formale della propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>A livello astratto, invece, il fiduciario rimante titolare dei diritti e doveri previsti dalla legge per ogni soggetto nel suo <em>status<\/em>, infatti, il nostro ordinamento vede il principio di tipicit\u00e0 dei diritti reali che non pu\u00f2 essere intaccato dalle vicende obbligatorie del contratto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno degli schemi della fiducia germanistica, attraverso il quale il patto fiduciario viene fatto risultare nei confronti di terzi, \u00e8 quello della compravendita risolutivamente condizionata alla morte del fiduciante o al tradimento della fiducia, in tale caso la vendita al fiduciario \u00e8 risolta se costui viola la fiducia risposta in lui dal fiduciante o nel caso di decesso di quest\u2019ultimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo schema \u00e8 attuabile anche nel nostro ordinamento nel quale le parti nell\u2019atto notarile possono prevedere la condizione risolutiva del contratto di compravendita, che \u00e8 ammissibile nel nostro ordinamento, anche se \u00e8 meramente potestativa<a href=\"#sdfootnote14sym\" id=\"sdfootnote14anc\"><sup>14<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tradizionale schema della fiducia romanistica nel nostro ordinamento \u00e8 in parte derogato dall\u2019art. 2645-ter c.c.<a href=\"#sdfootnote15sym\" id=\"sdfootnote15anc\"><sup>15<\/sup><\/a> concernente la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilit\u00e0, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche al fine di rendere opponibile ai terzi il predetto vincolo di destinazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione dell\u2019atto pubblico con il quale beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili alle categorie di cui si \u00e8 detto, finisce per rendere opponibile ai terzi il patto obbligatorio fra il fiduciante ed il fiduciario proprio perch\u00e9 iscritto nei pubblici registri, sicch\u00e9 si perde il tradizionale schema del vincolo obbligatorio interno al loro rapporto, per divenire il vincolo di destinazione, un vincolo opponibile ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi di questi vincoli di destinazione si giustifica dal particolare valore sociale del fine che il vincolo di destinazione intende raggiungere, essendo per definizione normativa riferibile a persone con disabilit\u00e0, pubbliche amministrazioni o altri enti e persone meritevoli di tutela ai sensi dell\u2019art. 1322 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione del vincolo di destinazione prescinde dalla propriet\u00e0 formale del bene immobile, nel senso che non \u00e8 diretto a fare risultare dai pubblici registri il patto fiduciario reale, ovvero il fatto che il proprietario sostanziale di un bene \u00e8 diverso dall\u2019intestatario formale, il vincolo di destinazione \u00e8 unicamente diretto a rendere opponibile ai terzi la destinazione del bene al perseguimento di un fine ritenuto meritevole di tutela secondo la legge.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione del vincolo di destinazione, in altri termini, consente di cristallizzare e di rendere opponibile ai terzi il progetto di cui al patto fiduciario successivo al trasferimento del bene al fiduciario, vincolando il bene stesso al fine meritevole di tutela stabilito, con la conseguenza che, da una parte al fiduciario \u00e8 possibile contrarre obbligazioni con la garanzia del bene solo per raggiungere il fine di cui al vincolo di destinazione, dall\u2019altra ai creditori del fiduciario \u00e8 possibile aggredire il bene stesso oggetto di vincolo di destinazione solo se l\u2019obbligazione era stata contratta per il perseguimento del medesimo fine meritevole di tutela ai sensi dell\u2019art. 2643-ter c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, per effetto dell\u2019art. 2645-ter c.c. e nei casi ivi previsti, quantomeno una parte del rapporto obbligatorio fra fiduciante e fiduciario oggetto del programma del patto fiduciario diviene opponibile ai terzi che non possono essere pi\u00f9 considerati di buona fede nel caso in cui acquisiscano diritti dal fiduciario in violazione del programma negoziale, perch\u00e9 il vincolo di destinazione del bene era risultante dai pubblici registri.<\/p>\n\n\n\n<p>La conseguenza \u00e8 che il terzo acquirente che abbia acquistato la propriet\u00e0 del bene immobile dal fiduciario in violazione del vincolo di destinazione potr\u00e0 vedersi destinatario di un\u2019azione reale di rivendica in deroga al tradizionale schema di cui al patto fiduciario di matrice romanistica, sempre che non si provi che la compravendita non sia stata fatta nell\u2019interesse del vincolo di destinazione, proprio in considerazione del fatto che il terzo acquirente non pu\u00f2 essere considerato di buona fede ed ignaro del medesimo vincolo di destinazione.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L\u2019evoluzione del concetto di causa influisce sul riconoscimento della <\/strong><em><strong>causa fiduciae<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il valore da attribuire al programma negoziale concordato dalle parti nel contratto fiduciario deve tenere conto dell\u2019attuale evoluzione del concetto di causa, infatti, da tempo la dottrina e la giurisprudenza ha lasciato la sua adesione al concetto di causa in astratto, intesa come scopo economico-pratico del contratto, per aderire ad un concetto di causa in concreto, con cui si fa riferimento alla funzione economico-individuale del negozio giuridico, nel senso di assetto di interessi che i contraenti perseguono attraverso la materiale stipulazione di un determinato negozio<a href=\"#sdfootnote16sym\" id=\"sdfootnote16anc\"><sup>16<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019evoluzione del concetto di causa ha portato ad un migliore riconoscimento dell\u2019autonomia della causa che sostiene il contratto fiduciario, in quanto nella causa in concreto diviene rilevante l\u2019assetto di interessi programmato dalle parti, anche se solo indiretto, cos\u00ec si riconosce che gli ulteriori negozi giuridici posti in essere dal fiduciario in esecuzione di tale programma sono sorretti proprio dalla <em>causa fiduciae<\/em><a href=\"#sdfootnote17sym\" id=\"sdfootnote17anc\"><sup>17<\/sup><\/a>, che consente persino ad un soggetto titolare di un pacchetto azionario di trasferire i dividendi nella disponibilit\u00e0 del fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>La causa fiduciaria, nella rinnovata concezione della causa del contratto, trova terreno fecondo, perch\u00e9 non si fa riferimento pi\u00f9 alla causa astratta del modello contrattuale prescelto, bens\u00ec cos\u00ec si giunge alla conclusione del pieno riconoscimento del programma negoziale concreto che modella la causa del contratto tipico che viene stipulato, infatti, il rapporto obbligatorio che vincola il fiduciario trasforma anche la causa del contratto di compravendita stipulato, per andare a conformarsi sulla <em>causa fiduciae<\/em> che le parti avevano concordato<a href=\"#sdfootnote18sym\" id=\"sdfootnote18anc\"><sup>18<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La teoria della causa in concreto ha consentito di guardare alla complessiva operazione economica voluta dalle parti, sicch\u00e9 \u00e8 evidente che quanto cristallizzato nel contratto fiduciario non costituisce una mera motivazione, irrilevante sul piano pratico, bens\u00ec la ragione concreta posta alla base dei comportamenti giuridici, che altro non \u00e8 che il significato pratico dell\u2019operazione, con tutte le finalit\u00e0 esplicitamente o tacitamente penetrate nel contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assunto \u00e8 evidente se si considera che, nell\u2019esecuzione del programma negoziale, possono anche essere posti in essere atti giuridici che non sono retti da una propria ed autonoma causa se non quella - l\u2019unica - fiduciaria.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie si verifica ad esempio quando il fiduciario delle quote sociali trasferisce nella disponibilit\u00e0 del fiduciante i dividendi societari, infatti, \u00e8 chiaro che questo atto non \u00e8 sorretto alcuna <em>causa donandi<\/em>, per la mancanza dello spirito di liberalit\u00e0, sicch\u00e9 \u00e8 evidente che la causa di tale atto pu\u00f2 essere trovata esclusivamente nel contratto fiduciario, allo stesso modo l\u2019atto di ritrasferimento del bene immobile al fiduciante non ha altra causa se non l\u2019adempimento del vincolo obbligatorio assunto con il contratto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>In questi casi si parla di pagamento traslativo per indicare il fatto che il pagamento formalmente trova la propria causa in un negozio esterno, che nel caso della fiducia \u00e8 proprio il programma fiduciario, ecco allora che emerge in tutta la sua evidenza la necessit\u00e0 di dare un autonomo riconoscimento alla causa fiduciaria che in determinati atti giuridici \u00e8 l\u2019unica a sostenere l\u2019atto posto in essere, mentre in altri casi la stessa si limita a plasmare la causa in concreto di un atto tipico che per\u00f2 sarebbe comunque dotato di una causa astratta.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>I contratti che eseguono il programma negoziale sono pi\u00f9 che collegati<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il patto fiduciario prevede la realizzazione di pi\u00f9 atti tipici che la dottrina tradizionale riconosce teleologicamente uniti dal fine della realizzazione dello stesso programma negoziale.<\/p>\n\n\n\n<p>La tesi del collegamento negoziale \u00e8 sicuramente corretta a livello descrittivo ma \u00e8 insufficiente a qualificare la reale relazione sussistente fra questi atti, da una parte perch\u00e9 spesso tali atti formali vogliono raggiungere effetti atipici, dall\u2019altra perch\u00e9 nel fenomeno fiduciario troviamo atti collegati che non hanno una autonoma causa e la loro unica ragione di esistenza \u00e8 proprio la <em>causa fiduciae<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli atti esecutivi del programma fiduciario, in altri termini, sono pi\u00f9 che collegati fra loro, il loro rapporto \u00e8 talmente stretto che, pur essendo formalmente degli atti tipici, il fiduciario risulta vincolato all\u2019esercizio dei diritti e poteri derivanti dalla sua titolarit\u00e0 formale secondo le direttive del fiduciante e, quindi, con dei vincoli che trascendono il rapporto caratteristico degli atti collegati nel loro fine.<\/p>\n\n\n\n<p>Il socio fiduciario \u00e8 tenuto ad esercitare il suo diritto di voto in assemblea dei soci in conformit\u00e0 delle direttive del fiduciante ed il rapporto fra i due contratti \u00e8 pi\u00f9 che un collegamento contrattuale, si tratta di vincoli ed obblighi che, in tanto sono riconosciuti verso i terzi, in quanto effettivamente trova riconoscimento autonomo la causa fiduciaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di inadempimento dell\u2019obbligazione fiduciaria il parametro di riferimento per verificare la sussistenza di una responsabilit\u00e0 non \u00e8 certo il contratto formale posto in essere dal fiduciario, di compravendita o di acquisto di azioni, bens\u00ec il contratto fiduciario, ed in particolare le istruzioni che il fiduciante ha dato al fiduciario in ordine all\u2019esercizio dei diritti che gli derivavano dal contratto tipico posto in essere.<\/p>\n\n\n\n<p>La distinzione fra fiducia romanistica e germanistica \u00e8 importante per verificare il ruolo da attribuire al programma fiduciario, infatti, nel primo tipo di fiducia il programma negoziale adottato dalle parti ha un valore interno, nella fiducia germanistica, il programma fiduciario ha effetto anche nei confronti dei terzi e vede un riconoscimento che non si pu\u00f2 osservare nell\u2019altro tipo di fiducia.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, superata la tesi del collegamento negoziale tra due contratti, l'uno ad effetti reali e l'altro ad effetti obbligatori, diretto a modificare il risultato finale del primo, la qualificazione del contratto fiduciario \u00e8 come contratto unitario avente una causa propria, <em>species<\/em> del <em>genus<\/em> agire per conto altrui, in cui la causa non risiede n\u00e9 nel trasferimento del bene, n\u00e9 nella sostituzione al mandante ai fini del compimento di specifici atti, ma nella combinazione dei due momenti, in vista dell'obiettivo della c.d. spersonalizzazione della propriet\u00e0<a href=\"#sdfootnote19sym\" id=\"sdfootnote19anc\"><sup>19<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Il principio della tipicit\u00e0 dei diritti reali non toglie di valore alla <\/strong><em><strong>causa fiduciae<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>I contratti stipulati in esecuzione del negozio fiduciario sono quasi tutti dotati di una propria causa in concreto ed in particolare, in relazione agli atti che costituiscono modificano od estinguono diritti reali \u00e8 stato evidenziato che non \u00e8 possibile ritenere la fiducia un modello causale astratto, infatti, i diritti reali sono tipici ed a numero chiuso e non \u00e8 possibile acconsentire alla nascita di un nuovo diritto reale fiduciario, vincolato e temporaneo<a href=\"#sdfootnote20sym\" id=\"sdfootnote20anc\"><sup>20<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019osservazione \u00e8 sicuramente corretta e ciononostante non considera che il nostro ordinamento ammette forme di propriet\u00e0 limitata, si pensi alla multipropriet\u00e0 che d\u00e0 luogo alla c.d. propriet\u00e0 turnaria, si consideri altres\u00ec la propriet\u00e0 attribuita ad un legatario con un termine finale, ovvero ad un mandatario che abbia acquistato in nome proprio e per conto del mandante un bene immobile.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nostro ordinamento consente vincoli negoziali al diritto di propriet\u00e0 come \u00e8 anche dimostrato dalla ammissibilit\u00e0 di una alienazione <em>sub modo<\/em> di un determinato utilizzo del bene, ovvero ai divieti negoziali di alienazione di cui all\u2019art. 1379 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019istituto della sostituzione fedecommissaria \u00e8 espressione di una propriet\u00e0 temporanea in quanto \u00e8 la stessa legge ad apporre un termine finale per la prima istituzione ed iniziale per la seconda<a href=\"#sdfootnote21sym\" id=\"sdfootnote21anc\"><sup>21<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne deriva, da una parte che \u00e8 lo stesso ordinamento ad ammettere diverse forme temporanee ad atipiche di diritti reali, dall\u2019altra che il fenomeno fiduciario ha uno scopo economico pratico unitario<a href=\"#sdfootnote22sym\" id=\"sdfootnote22anc\"><sup>22<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riconoscimento che il negozio fiduciario porta con s\u00e9 una autonoma causa, diversa da quella propria dei contratti formali posti in essere, non implica la violazione del principio della tipicit\u00e0 dei diritti reali poich\u00e9 \u00e8 evidente che in questo caso la causa fiduciaria agisce a livello obbligatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>La causa fiduciaria comporta l\u2019assunzione in capo al fiduciario dell\u2019obbligo<a href=\"#sdfootnote23sym\" id=\"sdfootnote23anc\"><sup>23<\/sup><\/a> ad esempio di esercitare i diritti derivanti dalla sua qualit\u00e0 di proprietario di un bene immobile in conformit\u00e0 alle indicazioni del fiduciante, ma pure sempre facendo uso dei diritti e delle facolt\u00e0 che la legge attribuisce al titolare del diritto reale in considerazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio della tipicit\u00e0 dei diritti reali non \u00e8 violato perch\u00e9 il vincolo obbligatorio ha il solo effetto di modellare l\u2019esercizio di diritti e facolt\u00e0 tipiche del diritto reale in considerazione, e questo effetto ha valore interno nel rapporto fra fiduciante e fiduciario, sicch\u00e9 non implica alterazione astratta dei diritti e della facolt\u00e0 del suo titolare in relazione ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinamento non pu\u00f2 non riconoscere valenza strettamente giuridica al negozio fiduciario solo perch\u00e9 esso agisce nella fase di determinazione del contenuto dell\u2019obbligazione, sicch\u00e9 il progetto unitario derivante dalla stipula del contratto fa nascere in concreto il diritto - dovere del fiduciario di stipulare quegli atti giuridici che \u00e8 necessario fare per seguire il progetto fiduciario, anche modellando in concreto il contenuto dei diritti che il fiduciante pu\u00f2 esercitare in virt\u00f9 del diritto reale di cui \u00e8 titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte di Cassazione con una sentenza a Sezioni Unite<a href=\"#sdfootnote24sym\" id=\"sdfootnote24anc\"><sup>24<\/sup><\/a> ha chiarito che il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica nella quale all\u2019unicit\u00e0 del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per effetti pratici<a href=\"#sdfootnote25sym\" id=\"sdfootnote25anc\"><sup>25<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019affermazione \u00e8 da ricondurre al fatto che la dinamica, gli effetti e la struttura del negozio fiduciario sono diversificati di volta in volta a seconda del caso concreto nel quale viene definito il negozio fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li> <strong>La valutazione della meritevolezza del contratto fiduciario<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il riconoscimento del contratto fiduciario come atto dotato di una propria causa consente di effettuare una valutazione di meritevolezza dello stesso contratto nell\u2019ordinamento, sicch\u00e9 il patto atipico fiduciario \u00e8 ammesso tutte le volte che l\u2019effetto obbligatorio previsto dal suddetto patto risulta meritevole di tutela secondo l\u2019ordinamento giuridico a norma dell\u2019art. 1322 comma 2 c.c.<a href=\"#sdfootnote26sym\" id=\"sdfootnote26anc\"><sup>26<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patto fiduciario non deve essere diretto a realizzare effetti contrari alla legge e non deve essere diretto a raggirare disposizioni di legge, ovvero a realizzare un effetto in frode alla legge, in particolare quella tributaria, infatti, come si \u00e8 detto, attraverso il patto fiduciario le parti mirano ad ottenere dei benefici non ottenibili attraverso il contratto formale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel negozio fiduciario l\u2019illiceit\u00e0 del contratto va valutata dal punto di vista globale del complesso dell\u2019operazione economica voluta dalle parti, infatti, ben pu\u00f2 essere che i singoli atti nei quali si compone l\u2019operazione economica siano atti in s\u00e9 leciti, mentre l\u2019obiettivo globale avuto di mira dalle parti non sia meritevole di tutela secondo l\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>La valutazione della meritevolezza del programma negoziale deve essere eseguita avendo presente il disposto dell\u2019art. 2744 c.c. secondo il quale \u00e8 nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la propriet\u00e0 della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina sul punto distingue la fiducia <em>cum amico<\/em> dalla fiducia <em>cum creditore<\/em>, la prima si caratterizza per il fatto che fra il fiduciante ed il fiduciario vi \u00e8 un rapporto particolare di fiducia tale che il primo \u00e8 disposto ad attribuire la titolarit\u00e0 formale al secondo del suo bene con il vincolo della gestione dello stesso secondo le sue direttive.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiducia <em>cum creditore<\/em> si caratterizza per il fatto che fra il fiduciante ed il fiduciario vi \u00e8 un rapporto obbligatorio, ed il fiduciante trasferisce al fiduciario la titolarit\u00e0 del bene non gi\u00e0 per il particolare rapporto avuto con il primo, bens\u00ec esclusivamente a garanzia del debito contratto con questo soggetto, e l\u2019accordo prevede che il fiduciario sia tenuto a ritrasferire la propriet\u00e0 del bene al fiduciante nel caso di estinzione del debito.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte di Cassazione ha pi\u00f9 volte ritenuto che il divieto del patto commissorio non entra in gioco allorquando la titolarit\u00e0 del bene passi all\u2019acquirente con l\u2019obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provveder\u00e0 all\u2019esatto adempimento<a href=\"#sdfootnote27sym\" id=\"sdfootnote27anc\"><sup>27<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La suddetta regola \u00e8 sempre valida a condizione che, quando il debitore sia divenuto inadempiente, il creditore sia tenuto a restituire la differenza fra il valore dei beni costituenti la garanzia ed il debito garantito, secondo le regole di cui al c.d. patto marciano<a href=\"#sdfootnote28sym\" id=\"sdfootnote28anc\"><sup>28<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella valutazione della liceit\u00e0 del programma negoziale del contratto fiduciario \u00e8 necessario verificare che lo stesso non si ponga in frode alla legge a norma dell\u2019art. 1344 c.c., secondo cui si reputa altres\u00ec illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l\u2019applicazione di una norma imperativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto in frode alla legge si distingue da quello contrario alla legge che si ha quando lo stesso viola direttamente il disposto di una norma imperativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto tipico in frode alla legge \u00e8 proprio il contratto indiretto con il quale i contraenti perseguono un obiettivo, che una norma imperativa vieta espressamente, attraverso atti in s\u00e9 leciti.<\/p>\n\n\n\n<p>La teoria oggettiva del contratto in frode alla legge procede con la verifica che il contratto sotto osservazione presenti una causa snaturata poich\u00e9, nonostante il nome del tipo contrattuale prescelto, risulta essere stata modellata in modo da ottenere risultati economici che non le sono propri e che, al contrario, sono vietati dall\u2019ordinamento e da considerare illeciti.<\/p>\n\n\n\n<p>La nozione di contratto in frode alla legge \u00e8 stata utilizzata dalla Suprema Corte di Cassazione nell\u2019analisi della liceit\u00e0 del contratto di <em>Sale and lease back<\/em>, quando si \u00e8 affermato che in linea di massima, ed almeno in astratto, tale contratto \u00e8 valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico.<\/p>\n\n\n\n<p>La validit\u00e0 astratta del tipo di contratto non toglie che \u00e8 necessario verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, infatti, il contratto di <em>sale and lease back<\/em> sarebbe sanzionabile, per illiceit\u00e0 della causa, con la nullit\u00e0, ex art. 1344 c.c., in relazione all'art. 1418, comma 2, c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Il carattere fittizio di tale contratto \u00e8 valutato attraverso indizi sintomatici di un'anomalia nello schema causale socialmente tipico, come l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la societ\u00e0 finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficolt\u00e0 economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente<a href=\"#sdfootnote29sym\" id=\"sdfootnote29anc\"><sup>29<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo schema tradizionale del <em>sale and lease back<\/em> assume valore completamente diverso nel caso in cui la vendita formale sia effettuata ad una societ\u00e0 fiduciaria, proprio perch\u00e9 in questo caso viene ad essere sussistente un rapporto di debito - credito fra la societ\u00e0 finanziaria fiduciaria e l\u2019impresa utilizzatrice, e la cessione si sostanzia in un atto con il quale il bene viene sottratto alla garanzia patrimoniale generica dei debitori del fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>La valutazione di meritevolezza del contratto fiduciario deve essere effettuata anche verificando che il programma negoziale non sia diretto a raggiungere effetti vietati sotto il profilo tributario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso tipico \u00e8 quello esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione di interposizione illecita di manodopera effettuata attraverso societ\u00e0 fiduciarie costituite dallo stesso datore di lavoro al solo fine di usufruire dei vantaggi fiscali derivanti dall\u2019utilizzo di un contratto di appalto di servizi attraverso la societ\u00e0 fiduciaria<a href=\"#sdfootnote30sym\" id=\"sdfootnote30anc\"><sup>30<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interposizione illecita di manodopera, oltre ad essere prevista dalla legge come reato, \u00e8 spesso attuata tramite societ\u00e0 fiduciarie sicch\u00e9, anche la Suprema Corte in qualche arresto ha considerato come proprio tale elemento \u00e8 ci\u00f2 che rende illecita l\u2019interposizione, essendo diretta a conseguire vantaggi tributari non consentiti, di talch\u00e9 il relativo programma negoziale del contratto fiduciario non pu\u00f2 essere ritenuto lecito<a href=\"#sdfootnote31sym\" id=\"sdfootnote31anc\"><sup>31<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riconoscimento del valore giuridico del programma unitario non toglie che secondo la dottrina preferibile<a href=\"#sdfootnote32sym\" id=\"sdfootnote32anc\"><sup>32<\/sup><\/a> la causa fiduciaria \u00e8 variabile, nel senso che \u00e8 da escludere che la causa dell\u2019istituto in esame, anche a seguito del suo eventuale riconoscimento legislativo, si possa sostanziare in una causa tipica ed unitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Il negozio fiduciario, infatti, ha una funzione tipica solo nell\u2019atto ad efficacia reale poich\u00e9 attua la successione a titolo particolare del rapporto obbligatorio, mentre \u00e8 assolutamente atipico per quanto riguarda gli intenti pratici che le parti intendono perseguire<a href=\"#sdfootnote33sym\" id=\"sdfootnote33anc\"><sup>33<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Il contratto fiduciario deve essere identificato con il mandato senza rappresentanza<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La dottrina e giurisprudenza attuale identificano il <em>pactum fiduciae<\/em> con il mandato senza rappresentanza superando l\u2019opinione tradizionale che vedeva nel <em>pactum fiduciae<\/em> un contratto preliminare di compravendita.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019identificazione del patto fiduciario in un contratto preliminare di compravendita implicava che questo dovesse rivestire obbligatoriamente la forma scritta.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019identificazione di questo patto nel mandato senza rappresentanza implica, al contrario, la libert\u00e0 della loro forma e la conseguente validit\u00e0 del patto anche se concluso oralmente, e nonostante che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima conseguenza dell\u2019identificazione del contratto fiduciario con il mandato senza rappresentanza \u00e8 che, a norma dell\u2019art. 1705 c.c., nel caso in cui il fiduciario, in violazione delle direttive ricevute, non eserciti determinati diritti di cui \u00e8 titolare sulla base del contratto formale, il fiduciante non pu\u00f2 sostituirsi al fiduciario nell\u2019esercizio degli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>La regola prevede una eccezione nel caso dei diritti di credito, infatti, l\u2019art. 1705 c.c., nel fissare il principio di prevalenza della titolarit\u00e0 formale e della inesistenza di rapporti fra mandante e terzo a tutela dell\u2019affidamento di coloro che entrano in rapporti contrattuali con il mandatario, fa salvi i diritti di credito in relazione ai quali il mandante pu\u00f2 sostituirsi al mandatario<a href=\"#sdfootnote34sym\" id=\"sdfootnote34anc\"><sup>34<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riferimento al mandato senza rappresentanza rende bene il fatto che dietro il rapporto formale instaurato dal mandatario vi sia un progetto unitario che \u00e8 stato cristallizzato dalle parti nel contratto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel mandato, infatti, il mandante pu\u00f2 vincolare il mandatario all\u2019esercizio dei diritti che gli derivano dall\u2019esecuzione del mandato a delle sue direttive che determinano il contenuto dell\u2019obbligazione assunta dal mandatario.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La fiducia nell\u2019ordinamento italiano: un principio cardine sotteso a molte norme giuridiche<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La fiducia \u00e8 un qualcosa di impalpabile che ha sempre avuto un ruolo importante nel nostro ordinamento, si pu\u00f2 dire che interi istituti del diritto civile sono stati progettati tenendo conto di essa.<\/p>\n\n\n\n<p>Storicamente si pu\u00f2 dire che la fiducia nel diritto romano era un atto solenne di alienazione della <em>res mancipi<\/em>, di cui erano capaci solo i cittadini romani, effettuato <em>fiduciae causa<\/em> tramite la <em>mancipatio<\/em> o <em>in iure cessio<\/em><a href=\"#sdfootnote35sym\" id=\"sdfootnote35anc\"><sup>35<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel nostro ordinamento la fiducia trova ampio spazio, in particolare nelle disposizioni relative alle societ\u00e0 semplici nelle quali, data la responsabilit\u00e0 personale ed illimitata di ciascun socio alle obbligazioni assunte dalla societ\u00e0, si prevede che l\u2019ingresso del nuovo socio pu\u00f2 avvenire solo con il consenso di tutti gli altri<a href=\"#sdfootnote36sym\" id=\"sdfootnote36anc\"><sup>36<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiducia \u00e8 quel coefficiente che \u00e8 sotteso alla disciplina dei contratti perch\u00e9 la solidit\u00e0 e la stabilit\u00e0 di un affare deriva proprio dall\u2019affidabilit\u00e0 del soggetto con cui si entra in affari e la fiducia serve proprio a valutare la probabilit\u00e0 che costui adempia alle proprie obbligazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema creditizio affidato alla Banca d\u2019Italia \u00e8 un sistema che consente di valutare l\u2019affidabilit\u00e0 di un soggetto sulla base delle probabilit\u00e0 che esso tenga fede agli impegni obbligazionari assunti con gli enti creditizi, esso \u00e8 basato proprio sul concetto di fiducia.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel diritto delle successioni l\u2019art. 627 c.c. d\u00e0 una disposizione fiduciaria nel momento in cui stabilisce che non \u00e8 ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realt\u00e0 riguardano altra persona<a href=\"#sdfootnote37sym\" id=\"sdfootnote37anc\"><sup>37<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione ha l\u2019effetto di rendere il fiduciario reale erede del <em>de cuius<\/em> nonostante questo possa avere avuto l\u2019incarico dal <em>de cuius<\/em> di amministrare i beni per conto di una terza persona ovvero di ritrasferirli nella disponibilit\u00e0 dell\u2019erede effettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel diritto delle successioni la fiducia \u00e8 individuata nell\u2019intenzione del testatore di disporre dei propri beni a favore di un soggetto, al quale tuttavia viene segretamente imposto l\u2019obbligo di trasferire i beni ricevuti ad altro soggetto.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina<a href=\"#sdfootnote38sym\" id=\"sdfootnote38anc\"><sup>38<\/sup><\/a> e la giurisprudenza<a href=\"#sdfootnote39sym\" id=\"sdfootnote39anc\"><sup>39<\/sup><\/a> hanno ritenuto che la fiducia testamentaria non generi alcuna obbligazione civile ma dia luogo esclusivamente ad una obbligazione naturale, come tale soggetta alla <em>soluti retentio<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione di cui al comma 2 dell\u2019art. 627 c.c. stabilisce, infatti, che la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non pu\u00f2 agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ultimo comma della disposizione in commento prevede, infine, una deroga alla regola dell\u2019impossibilit\u00e0 di provare il carattere fiduciario del lascito, nel caso in cui questa sia diretta a beneficiare persone incapaci di ricevere.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso la conseguenza \u00e8 che la disposizione testamentaria \u00e8 invalida di talch\u00e9 il fiduciario non acquista il lascito e la norma, per l\u2019importanza della disposizione, consente la legittimazione ad impugnare la disposizione in capo a chiunque vi abbia interesse<a href=\"#sdfootnote40sym\" id=\"sdfootnote40anc\"><sup>40<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui si ritenesse che l\u2019acquisto del fiduciario sia valido e che semplicemente non si applichi la regola della <em>soluti retentio<\/em>, il rispetto della disciplina sull\u2019incapacit\u00e0 a ricevere sarebbe rimesso all\u2019esclusivo arbitrio del fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale disciplina \u00e8 l\u2019unica che rinveniamo nel nostro ordinamento in relazione alla fiducia e certamente vi \u00e8 da dire che la stessa in alcun modo pu\u00f2 costituire una disciplina generale sul negozio fiduciario essendo improntata sulle peculiarit\u00e0 della vicenda successoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre nell\u2019ambito della disciplina del testamento, la fiducia viene in rilievo nelle disposizioni sulla sostituzione fedecommissaria, disciplinata dall\u2019art. 692 c.c., con cui il testatore impone all\u2019erede detto istituito o fiduciario, l\u2019obbligo di conservare i beni ricevuti per restituirli, alla sua morte, ad altra persona detta sostituto o fedecommissario.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiducia \u00e8 alla base della citata L. n. 1966\/1939 relativa alle societ\u00e0 fiduciarie, le quali in via professionale provvedono ad intestarsi determinati beni, di regola mobili, quali azioni o quote di societ\u00e0 di capitali, affinch\u00e9 siano gestiti per conto di terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>La stessa cosa fa il D.Lgs. n. 58\/1998 all\u2019art. 33, comma 2, lett. A), nonch\u00e9 all\u2019art. 24 nella parte in cui tratta dell\u2019esercizio professionale delle attivit\u00e0 di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ha fatto uso del concetto di contratto fiduciario nell\u2019art. 6 della L. n. 3\/2012 con la quale valuta che, il programma negoziale concluso con il debitore per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, sia degno di riconoscimento, in quanto destinato alla realizzazione di uno scopo meritevole di tutela, riconosce, quindi, tale accordo non soggetto, n\u00e9 assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 1 dell\u2019art. 7 della L. n. 3\/2012 a sua volta evoca la possibilit\u00e0 di prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>La L. n. 112\/2016 costituisce espressione della ritenuta meritevolezza di tutela del programma negoziale fiduciario diretto a soddisfare la necessit\u00e0 di garantire ad un soggetto portatore di handicap, l\u2019assistenza materiale nel periodo successivo alla morte dei propri familiari, la cui attuazione \u00e8 affidata ad un soggetto terzo investito della propriet\u00e0 di beni costituenti patrimonio strumentale all\u2019attuazione del medesimo programma.<\/p>\n\n\n\n<p>Il negozio fiduciario, al di fuori di queste specifiche ipotesi, \u00e8 consentito come atto di autonomia privata ai sensi dell\u2019art. 1322 c.c., a meno che non sia diretto a realizzare finalit\u00e0 illecite secondo l\u2019art. 1344 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiducia in altri termini \u00e8 un concetto giuridico che, anche se non \u00e8 definito da nessuna norma giuridica, n\u00e9 regolamentato da nessuna disposizione, \u00e8 alla base di tantissime norme del nostro ordinamento giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario risponde ad una esigenza reale, ed \u00e8 questa esigenza che ha finito per imporsi, non una regola dettata<a href=\"#sdfootnote41sym\" id=\"sdfootnote41anc\"><sup>41<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 sorprendere che la giurisprudenza abbia scelto di attribuire effetto al contratto fiduciario a prescindere dalla mancanza di norme giuridiche che lo riconoscano, infatti, ci\u00f2 di cui si discute non \u00e8 tanto della giuridicit\u00e0 e vincolativit\u00e0 del contratto fiduciario, quanto degli effetti che sono da ricondurre ad esso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nostro ordinamento conferisce una certa dignit\u00e0 al fenomeno fiduciario ponendolo alla base di numerose norme giuridiche ma non riconosce ad esso rilevanza giuridica positiva, nel settore contrattuale il negozio fiduciario \u00e8 frutto di pratiche negoziali espressione del principio di libert\u00e0 contrattuale, infatti, \u00e8 stata la prassi negoziale supportata dall\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale a riconoscere cittadinanza giuridica agli accordi fiduciari quale fonte di obbligazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario, nel momento in cui \u00e8 stato riconosciuto dalla giurisprudenza, o \u00e8 stato dato per scontato in un testo legislativo, era gi\u00e0 una realt\u00e0 operante nel diritto come prassi, ci\u00f2 rende evidente che spesso il diritto non scende dall\u2019alto di enunciati, ma sale dal basso di comportamenti condivisi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il negozio fiduciario \u00e8 espressione di quella autonomia contrattuale che l\u2019art. 1322 c.c. riconosce alle parti nei limiti imposti dalla legge, tuttavia, essendo esso di fabbricazione prettamente fattuale e giurisprudenziale, non \u00e8 mancato chi, argomentando sulla sua importanza nel nostro ordinamento, ha ipotizzato un radicale rovesciamento del ruolo della giurisdizione, che non \u00e8 pi\u00f9 solo chiamata ad interpretare testi, bens\u00ec a valutare interessi da perseguire e fini da attuare anche quando, in ipotesi, non vi sia una puntuale previsione normativa<a href=\"#sdfootnote42sym\" id=\"sdfootnote42anc\"><sup>42<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della L. 16 ottobre 1989, n. 364, \u00e8 entrata in vigore anche in Italia la Convenzione internazionale relativa alla legge regolatrice del <em>trust<\/em> firmata all\u2019Aja il 01 luglio 1985; il <em>trust<\/em> \u00e8 riuscito a coprire il vuoto lasciato dall\u2019istituto della sostituzione fedecommissaria, infatti, questa non produce un vero e proprio effetto segregativo in quanto, a norma dell\u2019art. 695 c.c., i creditori personali dell\u2019istituito possono agire sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione, inoltre i beni fedecommessi e i loro frutti sono soggetti all\u2019azione esecutiva dei creditori personali del <em>de cuius<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La sfida pi\u00f9 grande oggi per il legislatore \u00e8 quella di introdurre una disciplina del negozio fiduciario sganciandosi dal retaggio storico che vede la fiducia come un istituto di carattere residuale, utilizzato solo per fini assistenziali o di pubblica utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il negozio fiduciario, strutturato con caratteristiche autonome ed unitarie rispetto agli atti con i quali lo stesso viene attuato, dovr\u00e0 essere un istituto di ampia applicazione utilizzabile anche per l\u2019attivit\u00e0 commerciale e per il trapasso generazionale delle aziende.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 2645-ter c.c. \u00e8 la testimonianza che ancora oggi il legislatore circoscrive l\u2019ambito applicativo del negozio fiduciario ad ipotesi con cui si realizzano interessi meritevoli di tutela.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma segna la prevalenza dell\u2019istituto del <em>trust<\/em> nel diritto interno, come istituto di provenienza anglosassone che il legislatore interno non poteva non ratificare dando la prevalenza ad esso piuttosto che ad istituti pi\u00f9 deboli, ma non per questo meno utili, come il negozio fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La forma del patto fiduciario ed il valore delle dichiarazioni unilaterali successive<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il riferimento al mandato senza rappresentanza \u00e8 utile per risolvere la problematica relativa alla forma che deve assumere il contratto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione<a href=\"#sdfootnote43sym\" id=\"sdfootnote43anc\"><sup>43<\/sup><\/a> sul punto aveva assimilato tale contratto al contratto preliminare di compravendita e ritenuto che, quando l\u2019oggetto del contratto fiduciario sono anche diritti reali immobiliari, ed in qualunque modo essi siano coinvolti, il contratto fiduciario deve assumere la forma scritta.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario, equiparato dalla giurisprudenza ad un contratto preliminare di compravendita, dovrebbe seguire la norma che prevede che il preliminare deve assumere la stessa forma del contratto definitivo che le parti si apprestano a stipulare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patto fiduciario, a ben vedere, non si limita a contenere l\u2019obbligazione del fiduciario di acquistare il bene, esso contiene un programma molto pi\u00f9 ampio che consiste nel progetto unitario e che \u00e8 diretto a produrre effetti obbligatori nei confronti del fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>La suddetta osservazione non toglie che il contratto fiduciario normalmente contiene anche in s\u00e9 stesso tutti gli elementi che sono propri del contratto preliminare di compravendita perch\u00e9 esso raggiunge l\u2019obiettivo di cui al progetto unitario anche attraverso la stipula di un contratto definitivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia del 06 marzo 2020, n. 6459 si sono pronunciate nel senso della completa equiparazione dal punto di vista della forma del contratto fiduciario con il mandato senza rappresentanza, statuendo conseguentemente che questo tipo di contratto \u00e8 a forma libera, e ci\u00f2 anche se abbia ad oggetto diritti reali immobiliari<a href=\"#sdfootnote44sym\" id=\"sdfootnote44anc\"><sup>44<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte si \u00e8 pronunciata in questo senso anche nella fattispecie di acquisto di quote sociali qualora la societ\u00e0 sia proprietaria di beni immobili contravvenendo alla giurisprudenza tradizionale sul punto che aveva ritenuto che, nel caso in cui la societ\u00e0 fosse titolare propriet\u00e0 immobiliari, il contratto fiduciario di acquisto di quote sociale dovesse rivestire la forma scritta per la validit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Codice civile consente l\u2019esecuzione specifica dell\u2019obbligo di concludere il contratto, ed il presupposto della norma \u00e8 la presenza di un vincolo obbligatorio con il quale la parte abbia assunto l\u2019obbligazione di trasferire la propriet\u00e0 del bene a determinate condizioni, l\u2019importante \u00e8 che non ci siano dubbi sulle condizioni alle quali le parti hanno convenuto di trasferire la propriet\u00e0 del bene.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patto fiduciario si caratterizza per la presenza di un vincolo obbligatorio, perch\u00e9 il fiduciario assume anche solo l\u2019obbligo di ritrasferire il bene al fiduciante al termine del progetto fiduciario, e la caratteristica di questo \u00e8 proprio che sono del tutto certe le condizioni alle quali deve avvenire il ritrasferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Le condizioni alle quali deve avvenire il ritrasferimento del bene immobile devono essere contenute da un atto scritto, infatti, risulta alla fattispecie comunque applicabile la disposizione di cui all\u2019art. 1350 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto scritto riguarda solo le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento della propriet\u00e0 del bene, mentre il patto fiduciario, rivolgendosi esclusivamente in via indiretta, mediata alla circolazione immobiliare, \u00e8 per sua natura sottratto alla prescrizione di tale articolo, soggiacendo al principio della libert\u00e0 di forma.<\/p>\n\n\n\n<p>La dichiarazione unilaterale del fiduciario allora assolve esclusivamente all\u2019onere della prova cui \u00e8 soggetto colui che chiede una sentenza sostitutiva del consenso ex art. 2932 c.c., essendo diretta a sollevare dall\u2019onere della prova del contratto verbale il fiduciante che mira ad ottenere il ritrasferimento del bene.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza, sul punto, ha pi\u00f9 volte evidenziato che l\u2019esecuzione in forma specifica dell\u2019obbligo di concludere un contratto non presuppone necessariamente un atto in forma scritta, essendo sufficiente che colui che richiede la sentenza sostitutiva fornisca prova dell\u2019accordo sui termini ai quali il contratto deve essere concluso che pu\u00f2 essere anche data per testimoni<a href=\"#sdfootnote45sym\" id=\"sdfootnote45anc\"><sup>45<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La citata sentenza delle Sezioni Unite ha altres\u00ec confermato che l\u2019esecuzione specifica dell\u2019obbligo di concludere un contratto \u00e8 applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie ivi compresa quella del fenomeno fiduciario, dalla quale sorge l\u2019obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto<a href=\"#sdfootnote46sym\" id=\"sdfootnote46anc\"><sup>46<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Il contratto fiduciario \u00e8 qualcosa in pi\u00f9 di un contratto preliminare di compravendita<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario, pur contenendo tutti gli elementi del contratto preliminare, non esaurisce il suo senso nella realizzazione della compravendita, infatti, il senso dell\u2019operazione economica \u00e8 ben pi\u00f9 profondo e va al di l\u00e0 della mera stipulazione del contratto di compravendita.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 06 marzo 2020, n. 6459 chiarisce che nel caso in cui il contratto fiduciario sia stato verbale, per addivenire ad una pronuncia giudiziaria che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell\u2019art. 2932 c.c. \u00e8 sufficiente la dichiarazione unilaterale del soggetto obbligato con la quale esso promette il ritrasferimento al fiduciante dell\u2019immobile od il trasferimento del bene stesso ad un soggetto terzo indicato dal fiduciario<a href=\"#sdfootnote47sym\" id=\"sdfootnote47anc\"><sup>47<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riconoscimento della <em>causa fiduciae<\/em> consente di superare il disposto di cui all\u2019art. 1987 c.c. secondo la quale la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge<a href=\"#sdfootnote48sym\" id=\"sdfootnote48anc\"><sup>48<\/sup><\/a>, infatti, come si \u00e8 detto, in questo caso la dichiarazione unilaterale \u00e8 una dichiarazione ricognitiva di uno degli obblighi di cui al programma fiduciario oggetto del <em>pactum fiduciae<\/em><a href=\"#sdfootnote49sym\" id=\"sdfootnote49anc\"><sup>49<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La conseguenza diretta di questo \u00e8 che \u00e8 possibile riconoscere valore obbligatorio alla dichiarazione unilaterale scritta successiva del fiduciario, che sia ricognitiva <em>ex post<\/em> di un preesistente accordo di cui costituisce <em>expressio causae<\/em>, sicch\u00e9 la stessa dichiarazione unilaterale \u00e8 idonea ad integrare una fonte obbligatoria restitutoria a carico del dichiarante.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte di Cassazione, gi\u00e0 con la pronuncia del 15 maggio 2014, n. 10633, \u00e8 pervenuta a queste conclusioni, affermando che, quando nella dichiarazione ricognitiva unilaterale si fa riferimento alla causa dell\u2019obbligazione, la stessa \u00e8 idonea a dare liceit\u00e0 e meritevolezza all\u2019impegno assunto.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina e giurisprudenza, infatti, riconoscono che anche una dichiarazione scritta contenente un impegno unilaterale ha una propria autonoma dignit\u00e0 atta a costituire fonte di obbligazioni quando sia volta ad attuare un accordo fiduciario preesistente.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019affermazione \u00e8 da ricondurre nel filone che attribuisce autonoma dignit\u00e0 e rilievo giuridico al contratto fiduciario e alle obbligazioni conseguenti, e ci\u00f2 anche se queste obbligazioni comportino il trasferimento di diritti reali immobiliari o su beni mobili registrati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fiduciante, infatti, \u00e8 titolare di ogni diritto che esercita per conto del fiduciario in conformit\u00e0 del progetto economico unitario stabilito dalle parti nel contratto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riconoscimento del contratto fiduciario come autonoma fonte di obbligazioni giova al caso statisticamente pi\u00f9 frequente di contratto fiduciario, l\u2019acquisto fiduciario delle quote sociali e delle azioni sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fattispecie spetta al titolare delle azioni la facolt\u00e0 di esercitare i pi\u00f9 disparati diritti, come quello di sottoscrivere le azioni in occasione dell'aumento del capitale, la legittimazione a impugnare le deliberazioni assembleari, la legittimazione a far valere il diritto di prelazione ai sensi di statuto, o a percepire i dividendi erogati dalla societ\u00e0, diritti che dovr\u00e0 esercitare in conformit\u00e0 alle direttive del fiduciante ricevute di volta in volta<a href=\"#sdfootnote50sym\" id=\"sdfootnote50anc\"><sup>50<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di intestazione fiduciaria di quote sociali la giurisprudenza ritiene senz\u2019altro applicabile lo schema della fiducia romanistica, a meno che l\u2019intestazione fiduciaria non sia fatta per mezzo delle societ\u00e0 fiduciarie che, secondo la legge citata, seguono lo schema della fiducia germanistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di intestazione fiduciaria di quote sociali la partecipazione alla vita sociale per effetto dell\u2019art. 2470 c.c. spetta al titolare, ed ha effetto nei confronti della societ\u00e0 solo dal momento del deposito presso il competente registro delle imprese dell\u2019atto o del titolo idoneo al trasferimento delle quote sociali, restando, per effetto del sistema di pubblicit\u00e0 del Registro delle Imprese, il patto fiduciario una obbligazione interna fra fiduciante e fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza ha pi\u00f9 volte precisato che il sistema di pubblicit\u00e0 del Registro delle imprese \u00e8 per l\u2019efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della societ\u00e0 e dei terzi e non toglie che le quote sociali possano essere liberamente trasferite ad altro soggetto fiduciario con il semplice consenso ed anche in assenza di un atto scritto, con conseguente possibilit\u00e0 che questo schema sia oggetto del programma negoziale del patto fiduciario<a href=\"#sdfootnote51sym\" id=\"sdfootnote51anc\"><sup>51<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riconoscimento del valore giuridico del progetto unitario del fiduciante ha tanto pi\u00f9 valore quanto pi\u00f9 diversificate sono le obbligazioni e le limitazioni all\u2019esercizio dei diritti da parte del fiduciario, questo perch\u00e9, in tanto il fiduciario \u00e8 obbligato, in quanto si riconosce valore obbligatorio alle direttive e agli ordini impartiti dal fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>Il progetto unitario del fiduciante assume il massimo valore nel caso dell\u2019amministratore delegato fiduciario poich\u00e9 in questo caso la stessa attivit\u00e0 di amministratore della societ\u00e0 \u00e8 effettuata dal fiduciario con produzione degli effetti giuridici in capo al fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fenomeno fiduciario si distingue in traslativo o non traslativo sulla base del fatto che il progetto unitario previsto dalle parti comporti uno o pi\u00f9 atti traslativi della propriet\u00e0 di un bene immobile o mobile registrato, si parla in questi casi di fiducia dinamica e di fiducia statica<a href=\"#sdfootnote52sym\" id=\"sdfootnote52anc\"><sup>52<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fiducia dinamica \u00e8 il fiduciante stesso che trasferisce il bene al fiduciario affinch\u00e9 ne disponga secondo le direttive e finalit\u00e0 impartitegli dal primo e con l\u2019obbligo, al termine del programma, di ritrasferire il bene al fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fiducia statica la titolarit\u00e0 del bene \u00e8 acquisita direttamente dal fiduciario con le risorse economiche del fiduciante, con l\u2019obbligo di amministrare il bene secondo le direttive ricevute, ed alla fine del programma trasferire il bene nella propriet\u00e0 formale del fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>Le due forme di fiducia hanno in comune il fatto che la propriet\u00e0 del bene in capo al fiduciario \u00e8 solo formale sicch\u00e9 il negozio fiduciario contiene in s\u00e9 stesso un vincolo obbligatorio al ritrasferimento del bene formalmente a lui intestato al termine del rapporto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patto fiduciario \u00e8 soggetto ad un parzialmente diverso inquadramento nel caso in cui l\u2019intestazione formale sia solo parzialmente fiduciaria, come nel caso in cui il capitale per l\u2019acquisto delle azioni o per avviare l\u2019impresa fiduciaria sia messo in comune dal fiduciario e fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale fattispecie il patto fiduciario deve prevedere non solo l\u2019obbligo del ritrasferimento della propriet\u00e0 dell\u2019immobile o del bene mobile registrato o delle azioni societarie, bens\u00ec anche le altre condizioni alle quali il ritrasferimento deve avvenire, come il prezzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso delle azioni societarie il prezzo del ritrasferimento dipende dal valore delle stesse al momento in cui si deve procedere al ritrasferimento, questo significa che vi deve essere un accordo delle parti circa il prezzo del ritrasferimento e che, per questo motivo, spesso non si possa prescindere da un accordo scritto, dovendosi in mancanza provare per testimoni questa specifica circostanza.<\/p>\n\n\n\n<p>La perdita di ogni riferimento del contratto fiduciario con il contratto preliminare di vendita ha precluso radicalmente la possibilit\u00e0 di trascrivere il patto fiduciario ai sensi dell\u2019art. 2645-bis c.c.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"11\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto fiduciario<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario vede la presenza di un\u2019intestazione formale del diritto, sicch\u00e9 questa situazione formale spesso si prolunga per molto tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le esigenze del fiduciante sono soddisfatte attraverso gli atti giuridici posti in essere dal fiduciario che li stipula per conto del fiduciante, si pone cos\u00ec il problema del termine di prescrizione da applicare e del momento dal quale fare decorrere tale termine.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda \u00e8 legittima anche in considerazione del fatto che spesso il contratto fiduciario comporta per l\u2019attuazione del progetto unitario, uno o pi\u00f9 atti di ritrasferimento della propriet\u00e0 dei beni di cui sia divenuto titolare il fiduciario, quando per esempio sia venuto meno il motivo per il quale il fiduciante aveva richiesto al fiduciario l\u2019intestazione formale del diritto di propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza della Suprema Corte non ha mancato di evidenziare come, nel caso di specie, la prescrizione del diritto a chiedere il ritrasferimento del bene non possa essere fatto decorrere durante il tempo nel quale non sussiste un interesse concreto al suo esercizio poich\u00e9 in questo momento il diritto non pu\u00f2 essere fatto valere, cos\u00ec si riconosce che nel contratto fiduciario, prima della richiesta del ritrasferimento del bene, sussiste esclusivamente un generico obbligo di ritrasferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il decorso di un ampio lasso di tempo fra l\u2019acquisto del diritto da parte del fiduciario e l\u2019esercizio dell\u2019azione volta ad ottenere il ritrasferimento non pu\u00f2 indurre a ritenere che il fiduciante abbia rinunciato <em>per facta concludentia<\/em> al medesimo diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto a richiedere il ritrasferimento del bene inizia a prescriversi solo dal momento in cui il fiduciario si sia reso inadempiente alla sua obbligazione assunta di ritrasferire il bene poich\u00e9 solo dopo questo momento il fiduciario \u00e8 inadempiente al suo obbligo di stipula del contratto definitivo, sicch\u00e9 \u00e8 da questo momento che il diritto pu\u00f2 essere fatto valere.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto a richiedere il ritrasferimento del bene \u00e8 soggetto alla prescrizione ordinaria decennale a norma dell\u2019art. 2946 c.c. a partire dal momento nel quale il fiduciario si \u00e8 reso inadempiente al suo obbligo di ritrasferire la propriet\u00e0 del bene o dal diverso momento stabilito dal contratto fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>I beni fiduciari sono segregati rispetto al patrimonio del fiduciario<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Nel contratto fiduciario l\u2019affidatario viene investito della funzione di dare attuazione al programma predisposto dall\u2019affidante ed in dottrina \u00e8 stato giustamente evidenziato che, nonostante che per il programma unitario il fiduciario diventi titolare di beni e diritti, il suo patrimonio non ne risulta incrementato, poich\u00e9 esso li gestisce nell\u2019interesse del fiduciante, sicch\u00e9 \u00e8 evidente che il valore economico di detti beni e diritti spettano al fiduciante che dall\u2019affidamento trae vantaggio<a href=\"#sdfootnote53sym\" id=\"sdfootnote53anc\"><sup>53<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel diritto obbligatorio \u00e8 certo che nel caso di patrimoni affidati si possa parlare di segregazione di detti beni<a href=\"#sdfootnote54sym\" id=\"sdfootnote54anc\"><sup>54<\/sup><\/a>, infatti, i beni affidati non sono dell\u2019affidatario, bens\u00ec allo stesso essi sono affidati per la realizzazione del programma fiduciario, sicch\u00e9 essi sono sottratti al regime della responsabilit\u00e0 patrimoniale generica di cui all\u2019art. 2740 c.c. secondo cui il debitore risponde per l\u2019adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.<\/p>\n\n\n\n<p>Un altro effetto del patto fiduciario \u00e8 che il patrimonio affidato resta insensibile alle vicende successorie che afferiscono alla persona dell\u2019affidatario, e ci\u00f2 per la segregazione dei beni che nel programma contrattuale e nella struttura del rapporto si interpone fra il fondo affidato ed il patrimonio personale dell\u2019affidatario.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che il fiduciario che si trovi escussi i beni oggetto di affidamento pu\u00f2 sollevare l\u2019eccezione secondo cui l\u2019obbligazione eseguita non \u00e8 stata assunta nell\u2019interesse del fiduciante, con conseguente esclusione del bene dalla garanzia patrimoniale personale.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"13\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Il patrimonio fiduciario e l\u2019imposizione tributaria<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il fenomeno fiduciario si caratterizza per il fatto che vengono affidati beni e diritti al fiduciario che ad esso non appartengono, e che vengono da lui utilizzati solo in funzione del programma unitario impresso dall\u2019affidante.<\/p>\n\n\n\n<p>A livello tributario questo significa che l\u2019affidatario non \u00e8 colui che subisce l\u2019incremento del proprio patrimonio per effetto della gestione dei beni del fiduciante e lo stesso atto di acquisto fiduciario del bene mobile o immobile non incrementa il suo patrimonio, bens\u00ec quello del fiduciante che \u00e8 tenuto al pagamento delle imposte indirette come se l\u2019acquisto fosse stato da lui effettuato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario realizza l\u2019effetto della segregazione dei beni al punto che, come detto, essi non possono essere annoverati fra i beni che realizzano la garanzia patrimoniale generica di cui all\u2019art. 2740 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>I beni affidati non sono dell\u2019affidatario, essi a costui sono solo affidati per la realizzazione del programma, ne consegue che il patrimonio personale dell\u2019affidatario non cresce, n\u00e9 decresce quando questi beni fuoriescono dalla sua titolarit\u00e0 formale.<\/p>\n\n\n\n<p>Le considerazioni di cui sopra fanno sorgere dubbi sul fatto che il fenomeno impositivo nei confronti del fiduciario sia possibile e si esaurisca nell\u2019applicazione delle imposte proporzionali previste per i trasferimenti a titolo oneroso e\/o gratuito che presuppongono una capacit\u00e0 contributiva proporzionale all\u2019arricchimento patrimoniale, che nel caso di specie \u00e8 del tutto mancante.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Amministrazione finanziaria<a href=\"#sdfootnote55sym\" id=\"sdfootnote55anc\"><sup>55<\/sup><\/a>, chiamata a pronunciarsi in ordine all\u2019imponibilit\u00e0 degli atti di costituzione dei vincoli di destinazione, ha stabilito che gli atti traslativi sono tassabili ed ha precisato che tutti i negozi traslativi sono assoggettati all\u2019imposta sulle successioni e donazioni, ovvero all\u2019imposta di registro.<\/p>\n\n\n\n<p>La circolare n.3\/E del 2008 qualifica anche il negozio fiduciario come una delle forme in cui si pu\u00f2 costituire un vincolo di destinazione, precisando che con questa espressione si intendono i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell\u2019ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilit\u00e0 dei beni medesimi.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie negoziale di cui si parla si sostanzia in un atto dispositivo a titolo gratuito che sia privo dello spirito di liberalit\u00e0 proprio delle donazioni, e che non \u00e8 preordinato all\u2019arricchimento del destinatario dei beni, bens\u00ec esclusivamente alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario si distingue dal <em>trust<\/em> e dai vincoli di destinazione, infatti, in questo formalmente non \u00e8 presente alcun vincolo di destinazione opponibile nei confronti dei terzi, il vincolo che si riconosce, come detto, \u00e8 obbligatorio ed afferisce all\u2019attivit\u00e0 del fiduciario, non ai beni o ai diritti affidati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto fiduciario, oltre a non essere un vincolo di destinazione, \u00e8 per sua natura temporaneo, dato che i beni e diritti costituenti l\u2019oggetto dell\u2019affidamento possono essere in qualsiasi momento surrogati con altri maggiormente funzionali all\u2019attuazione del programma.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019amministrazione finanziaria in varie occasioni ha mostrato di tenere conto delle caratteristiche del fenomeno fiduciario, in una occasione ha ritenuto che ricorressero i requisiti soggettivi per acquistare una prima casa, nel caso di un soggetto che risultava essere titolare di altro immobile abitativo nel medesimo Comune ove si trovava quello da acquistare, sulla considerazione che l\u2019immobile di cui il soggetto era gi\u00e0 titolare era affidato e, quindi, il soggetto non ne risultava essere il proprietario sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<p>La risposta dell\u2019Amministrazione<a href=\"#sdfootnote56sym\" id=\"sdfootnote56anc\"><sup>56<\/sup><\/a> \u00e8 stata nel senso che l\u2019essere intestatario di un immobile in qualit\u00e0 fiduciario, al fine di realizzare un programma destinatorio legittimo e meritevole di tutela, non costituisce di per s\u00e9 condizione ostativa all\u2019acquisto di un immobile a titolo personale, usufruendo, presenti le altre condizioni di legge, delle agevolazioni prima casa.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Amministrazione finanziaria in pi\u00f9 occasioni ha dimostrato di condividere anche l\u2019assunto secondo il quale, nel negozio fiduciario, l\u2019atto di ritrasferimento del bene immobile non comporta alcun incremento della capacit\u00e0 contributiva dell\u2019affidante, ci\u00f2 in quanto attraverso l'affidamento fiduciario destinatorio, l'affidante ha semplicemente rinviato temporaneamente il trasferimento a suo favore dell'immobile affidato, cos\u00ec come al momento dell'acquisto a suo tempo perfezionato dall\u2019affidatario, attraverso l'intestazione dell'immobile affidato, non vi \u00e8 stato alcun incremento del patrimonio dello stesso<a href=\"#sdfootnote57sym\" id=\"sdfootnote57anc\"><sup>57<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019imposizione fiscale \u00e8 a carico del soggetto beneficiario dei beni oggetto di affidamento fiduciario sicch\u00e9 a livello tributario \u00e8 rilevante che l\u2019affidamento potrebbe non avere un effettivo beneficiario nei cui confronti, e in relazione al quale patrimonio parametrare il fenomeno impositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui i beni oggetto del programma fiduciario siano posti a servizio di attivit\u00e0 di beneficenza o a servizio di persone disabili prive di reddito, \u00e8 chiaro che il fine caritatevole e di beneficenza, nonch\u00e9 l\u2019assenza di un soggetto preciso destinato a beneficiare della gestione dei beni, potrebbe provocare la totale assenza del soggetto nei cui confronti dirigere l\u2019imposizione fiscale.<\/p>\n\n\n\n<p>La prassi in materia tributaria, in altri termini, \u00e8 diretta nel senso dell\u2019effettivo riconoscimento del programma negoziale fiduciario, la cui prima conseguenza \u00e8 quella del riconoscimento che, in seguito all\u2019acquisto del bene da parte del fiduciario, si arricchisce il patrimonio del fiduciante anche in conseguenza della gestione del bene da parte del fiduciario, dato che questo \u00e8 tenuto a ritrasferire i frutti nella disponibilit\u00e0 del fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, non solo la prassi, ma anche la dottrina, giurisprudenza e per certi aspetti anche la legge, sono nel senso di riconoscere piena efficacia obbligatoria al programma negoziale oggetto del contratto fiduciario sul quale viene modellata la causa in concreto dei negozia attuativi, la valutazione di liceit\u00e0 degli atti compiuti e anche l\u2019imposizione tributaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante il riconoscimento del programma negoziale, sembra di senso inverso la risposta ad Interpello dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 347 del 27\/06\/2022, che ha ritenuto applicabile l\u2019imposta di donazione oltre che le altre imposte ipotecarie e catastali, all\u2019atto di trasferimento di un immobile da parte del mandatario al mandante, in adempimento dell\u2019obbligo di riconsegna dopo che l\u2019acquisto era stato posto in essere per conto del mandante con provvista da questi messo a disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel contratto fiduciario questo si verifica a seguito della cessazione del programma fiduciario, quando il fiduciante chiede al fiduciario il ritrasferimento del bene consegnatogli formalmente in propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella sostanza l\u2019Amministrazione finanziaria con questa risposta rielabora il presupposto dell\u2019imposta di donazione, rinnegando che questo atto avesse causa nel contratto di mandato e fosse privo di qualsivoglia intento liberale, e di conseguenza rinnegando che nel caso di specie non ricorrerebbe un effettivo passaggio di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, in particolare dell\u2019imposta di donazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Una lettura costituzionalmente orientata dell\u2019art. 47 comma 2 del D.L. n. 262\/2006<a href=\"#sdfootnote58sym\" id=\"sdfootnote58anc\"><sup>58<\/sup><\/a>, fornita dalla stessa Suprema Corte, afferma che presupposto di applicazione di questa norma sarebbe l'effettivo trasferimento del bene quale manifestazione di capacit\u00e0 contributiva, al contrario, quando detto trasferimento si atteggi in modo sostanzialmente neutro, non comportando un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, deve escludersi l'imposizione indiretta.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella vicenda fiduciaria l\u2019unico atto che manifesta capacit\u00e0 contributiva \u00e8 quello dell\u2019acquisto da parte del mandatario del bene utilizzando la provvista fornitagli dal mandante, atto che \u00e8 gi\u00e0 assoggettato ad imposizione secondo le ordinarie regole tributarie.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto di ritrasferimento dal mandatario al mandante \u00e8 solamente funzionale a far coincidere il dato formale e quello sostanziale circa la titolarit\u00e0 del bene in capo al fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate in proposito afferma che l\u2019atto di trasferimento dal mandatario al mandante rientra tra i trasferimenti a titolo gratuito, equiparati ai fini fiscali, alle liberalit\u00e0 donative, soggette all\u2019applicazione dell\u2019imposta sulle successioni e donazioni secondo la Circolare del 22\/01\/20008, n. 3\/E.<\/p>\n\n\n\n<p>La citata norma di cui all\u2019art. 47 comma 2 del D.L. n. 262\/2006, ha ampliato il presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni, includendovi i trasferimenti a titolo gratuito e per la costituzione dei vincoli di destinazione e, per effetto di questa estensione, si \u00e8 ritenuto che il presupposto impositivo della norma non sia pi\u00f9 l'<em>animus donandi<\/em>, bens\u00ec l'accrescimento patrimoniale effettivo del beneficiario, ottenuto senza alcuna contropartita.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova formula legislativa, che parla di atti a titolo gratuito, indicherebbe la volont\u00e0 legislativa di prescindere dall'accertamento dell'<em>animus donandi<\/em>, sostituito da un dato che pu\u00f2 pi\u00f9 facilmente esteriorizzarsi in termini oggettivi, com'\u00e8 la gratuit\u00e0 dell'atto che riflette i suoi effetti su una sfera patrimoniale altrui.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ritrasferimento del bene immobile dal fiduciario al fiduciante \u00e8 certamente un atto con causa esterna che risiede nella completa attuazione del programma fiduciario, la dottrina parla in questi casi di pagamento traslativo per evidenziare che il trasferimento della propriet\u00e0 avviene <em>solvendi causa<\/em>, ovvero in adempimento di un preesistente obbligo che ha titolo nel negozio fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina del pagamento traslativo reagisce alle osservazioni di coloro che ritengono che questi trasferimenti immobiliari siano in realt\u00e0 privi di causa e, quindi, nulli per difetto di una dei requisiti essenziali del contratto richiesti dall\u2019art. 1325 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Non si tratta solo dell\u2019atto di ritrasferimento del bene immobile dal fiduciario al fiduciante ma anche ad esempio, dell\u2019atto con cui il titolare fiduciario di quote sociali, avendo percepito i dividendi degli utili di impresa, li ritrasferisce nella disponibilit\u00e0 del reale titolare del pacchetto azionario.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel pagamento traslativo in sostanza si afferma che l\u2019atto di trasferimento della propriet\u00e0 del bene costituisce la causa stessa dell\u2019atto, in questo modo si evidenzia la natura di atto dovuto del trasferimento e si evita di indagare sull\u2019effettiva causa esterna dell\u2019atto che, nel negozio fiduciario, \u00e8 insita proprio nella piena esecuzione del programma fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiarita la natura dell\u2019atto di ritrasferimento del diritto reale o personale dal fiduciario al fiduciante, \u00e8 necessario chiedersi se questo configuri una modificazione patrimoniale rilevante agli effetti tributari.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto deve evidenziarsi come tale ritrasferimento non realizza alcun accrescimento patrimoniale senza contropartita, dal momento che si limita a consegnare al titolare sostanziale, un bene per cui egli ha sub\u00ecto il correlato onere economico, avendo trasferito al mandatario la provvista per la compravendita e di cui egli ha gi\u00e0 beneficiato essendogli comunque stati devoluti i frutti della gestione dello stesso bene da parte del fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ritrasferimento della propriet\u00e0 del bene dal fiduciario al fiduciante, in altri termini, \u00e8 un atto neutro, funzionale alla realizzazione del programma negoziale, che meramente ricongiunge il dato formale e sostanziale circa la titolarit\u00e0 del bene in capo al mandante.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte con la pronuncia del 30 aprile 2019, n. 11401 ha stabilito proprio questo, affermando il condivisibile principio secondo cui, sotto il pregnante e decisivo profilo della capacit\u00e0 contributiva, il trasferimento in parola risulta manifestamente neutro in quanto non comporta alcun sostanziale trapasso di ricchezza e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandante.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, al contrario, interpreta questa neutralit\u00e0 dell\u2019atto di ritrasferimento, come atto a titolo gratuito ritenendolo nella sostanza manifestazione di capacit\u00e0 contributiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Il discorso vale anche per la tassazione degli atti costitutivi del <em>trust<\/em> con i quali i beni immobili vengono trasferiti nella disponibilit\u00e0 del <em>trustee<\/em> e viene costituito il vincolo di destinazione, essendo anch\u2019essi degli atti neutri che la citata Circolare ritiene soggetti all\u2019imposta delle successioni e donazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>In merito, se non \u00e8 mancato un nutrito filone giurisprudenziale<a href=\"#sdfootnote59sym\" id=\"sdfootnote59anc\"><sup>59<\/sup><\/a> che ha ritenuto il trasferimento di beni in <em>trust<\/em> quale fatto integrante il trasferimento a titolo gratuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione, l'orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente e condiviso<a href=\"#sdfootnote60sym\" id=\"sdfootnote60anc\"><sup>60<\/sup><\/a> esclude che nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e <em>trustee<\/em> sia ravvisabile un trasferimento effettivo di ricchezza rilevante ai fini dell'imposta di donazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Le pi\u00f9 recenti pronunce della Suprema Corte hanno chiarito che per l'applicazione dell'imposta di donazione, cos\u00ec come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, \u00e8 necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.<\/p>\n\n\n\n<p>Un trasferimento cos\u00ec imponibile non \u00e8 riscontrabile, n\u00e9 nell'atto istitutivo, n\u00e9 nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e <em>trustee<\/em>, in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interpretazione delle norme vigenti in ordine alla tassazione degli atti di costituzione del <em>trust<\/em> \u00e8 stata confermata dall'Agenzia delle Entrate anche con la risposta a interpello 4 luglio 2022, n. 359, puntualizzando che, secondo l'attuale orientamento della Corte di cassazione, la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto di ritrasferimento del bene dal mandatario al mandante non \u00e8 diverso dall\u2019atto di costituzione del <em>trust<\/em> in quanto, come si \u00e8 detto, \u00e8 un atto che non manifesta l\u2019autonoma capacit\u00e0 contributiva di nessuna delle due parti.<\/p>\n\n\n\n<p>La tesi dell\u2019Amministrazione finanziaria non \u00e8 condivisibile in quanto, come si \u00e8 detto, l\u2019atto di ritrasferimento del bene dal mandatario al mandante ha specifica causa nel contratto di mandato, secondo il quale il mandatario \u00e8 obbligato a ritrasferire al mandante il bene acquistato per suo conto e dietro provvista della liquidit\u00e0 necessaria, al fine di adempiere ai propri obblighi assunti<a href=\"#sdfootnote61sym\" id=\"sdfootnote61anc\"><sup>61<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La risposta dell\u2019Agenzia delle Entrate, in altri termini, con una inversione di tendenza rispetto alle altre scelte della stessa Amministrazione e della stessa giurisprudenza, sembra privare di rilevanza giuridica il negozio fiduciario, privando il trasferimento del bene della sua causa giustificatrice.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella lettura dell\u2019Agenzia delle Entrate, l\u2019atto di ritrasferimento si riduce ad un atto con il quale un soggetto si spoglia di un bene per trasferirlo, senza corrispettivo, ad altro soggetto, con conseguente impoverimento della propria sfera giuridico-patrimoniale e contestuale arricchimento della sfera patrimoniale altrui.<\/p>\n\n\n\n<p>Al contrario deve affermarsi che il riconoscimento dell\u2019efficacia giuridica del patto fiduciario e l\u2019assimilazione di questo al mandato senza rappresentanza per quanto riguarda l\u2019acquisto del bene immobile, comporta il riconoscimento che il mandato \u00e8 eseguito dal mandatario a titolo oneroso, sicch\u00e9 \u00e8 al momento dell\u2019acquisto del bene da parte del mandatario che l\u2019atto deve essere tassato secondo le normali regole previste per la circolazione dei beni immobili, con l\u2019ulteriore conseguenza che il ritrasferimento al termine del programma fiduciario, costituendo un mero effetto obbligatorio neutro del programma, costituisce un atto non ricollegabile ad una vicenda autonomamente rilevante ai fini impositivi.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote1anc\" id=\"sdfootnote1sym\">1<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 21\/11\/1988, n. 6263, in <em>Foro it.<\/em>, 1991, I, 2495, con nota di Vettori, che ha definito il negozio fiduciario come: \u00abl'accordo tra due soggetti, fiduciante e fiduciario, con il quale il primo dichiara al secondo che accetta, di volergli trasferire una situazione giuridica soggettiva reale o personale, per il conseguimento di uno scopo ulteriore rispetto a quello immediatamente risultante dal negozio\u00bb; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 03\/05\/1993, n. 5113, in <em>Mass. giust. civ.<\/em>, 1993, 799; Cass. civ., sez. II, 23\/01\/1971, n. 146, in <em>Foro it.<\/em>, 1971, I, 1655; in dottrina F. Galgano, in <em>Trattato di diritto civile e commerciale<\/em>, <em>Le Obbligazioni e i Contratti<\/em>, Padova, 1990, 398, secondo cui: \u00abIl contratto fiduciario va qualificato come un contratto mediante il quale si persegue uno scopo diverso dalla causa del contratto prescelto, avendo il <em>pactum fiduciae<\/em> la funzione di piegare il contratto finalizzato alla realizzazione dello scopo perseguito\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote2anc\" id=\"sdfootnote2sym\">2<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. C. Natoli, <em>Forma e struttura dei negozi fiduciario immobiliari: La soluzione delle sezioni unite e le suggestioni dell\u2019esperienza notarile<\/em>, in <em>Nuova giur. civ.<\/em>, 2020, 4, 851 nota a sentenza \u00abL'efficacia reale rileva nei confronti dei terzi ed \u00e8 quanto loro unicamente opponibile. Viceversa, l'efficacia obbligatoria opera <em>inter partes<\/em>, compensando e correggendo gli effetti del trasferimento\u00bb; Cass. civ., sez. II, 29\/05\/1993, n. 6024, in <em>Giur. comm.<\/em>, 1994, II, 5, con nota di Giuliani; Cass. civ., sez. I, 29\/11\/1983, n. 7152, in <em>Rep. Foro It<\/em>., 1983, voce \u00abSociet\u00e0\u00bb, n. 388; Cass. civ., sez. II, 07\/08\/1982, n. 4438.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote3anc\" id=\"sdfootnote3sym\">3<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., Sez. Un., 06\/03\/2020, n. 6459 \u00abIl negozio fiduciario - si afferma - rientra nella categoria pi\u00f9 generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bens\u00ec indiretta: il negozio, che \u00e8 realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote4anc\" id=\"sdfootnote4sym\">4<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 21\/11\/1988, n. 6263, in <em>Foro it.<\/em>, 1991, I, 2495, con ampia nota di Vettori; nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 05\/02\/2000, n. 1289, in <em>Giur. it.<\/em>, 2000 nota di Forchino.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote5anc\" id=\"sdfootnote5sym\">5<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 14\/02\/2018, n. 3656, in <em>Danno e resp.<\/em>, 2018, 6, 735, nota di Merli; App. Milano, 3\/07\/1992, in <em>Societ\u00e0<\/em>, 1992, II, 539, con nota Di Chio, secondo cui: \u00abL'intestazione fiduciaria di quote o azioni ha effetto di far divenire il fiduciario reale titolare, con la conseguenza che la violazione del \"pactum fiduciae\", consistente nel trasferimento delle quote o azioni a terzi, pu\u00f2 dare luogo solo a forme di tutela obbligatoria\u00bb; R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, <em>Il contratto<\/em>, nel <em>Trattato di diritto civile<\/em>, diretto da <em>Sacco<\/em>, I, Torino, 1993, 667 e segg. mette in evidenza come: \u00abil \"proprium\" della fiducia non sta nell'obbligazione di svolgere attivit\u00e0 negoziale ma in quell'intestazione del diritto effettuata nell'interesse altrui al fine di creare o mantenere la dissociazione fra diritto ed interesse\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote6anc\" id=\"sdfootnote6sym\">6<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 18\/10\/1991, n. 11025, in <em>Mass. giust. civ.<\/em>, 1991; Cass. civ., sez. II, 18\/10\/1988, n. 5663, in <em>Giust. civ.<\/em>, 1989, I, 968 e in <em>Foro it.<\/em>, 1989, I, 101; Cass. civ., sez. III, 19\/03\/1980, n. 1838, in <em>Mass. giust. civ.<\/em>, 1980; cfr., in dottrina F. Scardulla, voce \u00abInterposizione di persona\u00bb, in <em>Enc. dir.<\/em>, XXII, Milano, 1972, 144; L. Nanni, <em>L'interposizione di persona<\/em>, Padova, 1990, 59 e segg., 141 e segg., 203 e segg.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote7anc\" id=\"sdfootnote7sym\">7<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 18\/11\/1991, n. 11025, in <em>Mass. giust. civ.<\/em>, 1991; Cass. civ., sez. II, 29\/11\/1985, n. 5058, in <em>Mass. foro it.<\/em>, 1985, secondo cui: \u00abl'inosservanza del <em>pactum fiduciae<\/em> non interferisce sulla validit\u00e0 del contratto con il quale il fiduciario abbia trasferito il bene ad un terzo, indipendentemente dalla buona o dalla mala fede di quest'ultimo, salvo restando il diritto del fiduciante di essere risarcito del danno derivantegli dall'inadempimento di quel patto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote8anc\" id=\"sdfootnote8sym\">8<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. C. Natoli, <em>Forma e struttura dei negozi fiduciario immobiliari: La soluzione delle sezioni unite e le suggestioni dell\u2019esperienza notarile<\/em>, in <em>Nuova giur. civ.<\/em>, 2020, 4, 851 nota a sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote9anc\" id=\"sdfootnote9sym\">9<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., Sez. Un., 27\/04\/2022, n. 13143 \u00abVa qui ricordato che le societ\u00e0 fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di \"fiducia germanistica\". Allorch\u00e9 sia svolta in forma di impresa, l'attivit\u00e0 sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la societ\u00e0 assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), s\u00ec da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di propriet\u00e0\u00bb; Cass. Civ., sez. I, 21\/05\/1999, n. 4943, in <em>Giust. civ.<\/em>, 1999, I, con nota di Salafia; Cass. civ., sez. II, 28\/05\/1997, n. 10031, in <em>Giur. comm.<\/em>, 1998, II, 299, con nota di Di Maio; Cass. civ., sez. I, 23\/09\/1997, n. 9355, in <em>Notariato<\/em>, 1998, 317, con nota di Scozzoli; Trib. Verona, 12\/04\/2012, in <em>www.ilcaso.it<\/em>; Trib. Lecce, 18\/03\/2008, in <em>Societ\u00e0<\/em>, 2009, 748, con nota di Di Maio; Trib. Trani, 29\/09\/2003, in <em>Societ\u00e0<\/em>, 2004, 488; App. Torino, 20\/07\/1998, in <em>Nuova giur. civ. comm.<\/em>, 1999, I, 135, con nota di Vaira.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote10anc\" id=\"sdfootnote10sym\">10<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 23\/09\/1997, n. 9355, in <em>Mass. giur. it.<\/em>, 1997.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote11anc\" id=\"sdfootnote11sym\">11<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 14\/10\/1997, n. 10031, in <em>Notariato<\/em>, 1998 nota di Grondona \u00abLa separazione dei beni conferiti dai fiducianti rispetto al patrimonio della societ\u00e0 fiduciaria \u00e8 principio vigente nel nostro ordinamento fino dalla emanazione della disciplina della societ\u00e0 fiduciaria. Nel rapporto con la societ\u00e0 fiduciaria al fiduciante \u00e8 riconosciuto lo \"status\" di \"effettivo proprietario\", in virt\u00f9 del quale gli \u00e8 attribuita una tutela di carattere reale, azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote12anc\" id=\"sdfootnote12sym\">12<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., Sez. Un., 27\/04\/2022, n. 13143 \u00abla societ\u00e0 fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perch\u00e8 divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote13anc\" id=\"sdfootnote13sym\">13<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 15\/06\/2023, n. 17151, in <em>Quot. giur.<\/em>, 2023, che conferma che l\u2019intestazione fiduciaria della partecipazione sociale obbliga i soggetti fiduciari a ritrasferirla al fiduciante su sua richiesta e nel caso di violazione della richiesta il litisconsorzio con i successivi titolari della partecipazione sociale \u00e8 facoltativo, anche se gli stessi erano a conoscenza della natura fiduciaria dell\u2019intestazione e del loro obbligo di ritrasferirla al fiduciante.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote14anc\" id=\"sdfootnote14sym\">14<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. U. Carnevali, voce <em>Negozio fiduciario<\/em>, in <em>Enc. giur. Treccani<\/em>, XX, Roma, 1990, 1.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote15anc\" id=\"sdfootnote15sym\">15<\/a><sup>\u0002<\/sup> Art. 2645-ter c.c. \u00abgli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilit\u00e0, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi pu\u00f2 agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote16anc\" id=\"sdfootnote16sym\">16<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. La teoria della causa del contratto come funzione economico-individuale \u00e8 sostenuta da G.B. FERRI, <em>Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico<\/em>, Giuffr\u00e8, 1966, riconducibile non a tutti i contratti facenti parte di quel tipo astrattamente previsto <em>ex lege<\/em> ma, piuttosto, a quel materiale e contingente assetto di interessi che le parti hanno predisposto, avvalendosi di schemi negoziali nominati; cfr. anche C.M. BIANCA, <em>Diritto civile<\/em>, 3, <em>Il contratto<\/em>, Giuffr\u00e8, 2019, 410 - 412; F. Gazzoni, <em>Manuale di diritto privato<\/em>, Esi, 2019, 814 ss.; M. Giorgianni, voce \u00abCausa\u00bb, in <em>Enc. del dir.<\/em>, VI, Giuffr\u00e8, 1960, 573; in giurisprudenza, Cass. civ., sez. II, 19\/10\/1998, n. 10332, in <em>Guida al dir.<\/em>, 1998, 78; Cass. civ., sez. I, 06\/08\/1997, n. 7266, in <em>Foro it.<\/em>, 1997, I, col. 3179; Cass. civ., Sez. Un., 11\/01\/1973, n. 68, in <em>Giust. civ.<\/em>, 1973, I, 603 ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote17anc\" id=\"sdfootnote17sym\">17<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. C. Grassetti, <em>Del negozio fiduciario e della sua ammissibilit\u00e0 nel nostro ordinamento giuridico<\/em>, in <em>Riv. dir. comm.<\/em>, 1936, I, 345 ss.; cfr. anche C. Natoli, <em>Forma e struttura dei negozi fiduciari immobiliari: La soluzione delle Sezioni Unite e le suggestioni dell\u2019esperienza notarile<\/em>, in <em>Nuova giur. civ.<\/em>, 2020, 4, 851, Nota a sentenza \u00abil negozio fiduciario integrerebbe un contratto unitario bench\u00e9 innominato con autonoma causa, detta causa fiduciae\u00bb; F. De Martini, <em>Il concetto di negozio giuridico e la vendita a scopo di garanzia<\/em>, in <em>Giur. It.<\/em>, 1946, I, 2, 326; V. M. Trimarchi, voce \u00abNegozio fiduciario\u00bb, in <em>Enc. Dir.<\/em>, XXVIII, Milano, 1978, 38 e segg.; N. Lipari, <em>Il negozio fiduciario<\/em>, Milano, 1964, 278 e segg.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote18anc\" id=\"sdfootnote18sym\">18<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 15\/05\/2014, n. 10633, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2014, \u00abE' peraltro da dire che appare pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0 sottesa alle spesso complesse operazioni sottostanti agli accordi fiduciari, staccarsi dalle risalenti ricostruzioni descrittive del <em>pactum fiduciae<\/em> come articolato in due negozi (uno esterno e reale, uno interno e obbligatorio) per dire che qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella appunto di realizzare il programma fiduciario mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote19anc\" id=\"sdfootnote19sym\">19<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 09\/05\/2023, n. 12353, in <em>Quot. giur.<\/em>, 2023; Cass. civ., sez. I, 28\/04\/2021, n. 11226, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2021; Cass. civ, Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459; Cass. civ., sez. I, 14\/02\/2018, n. 3656 \u00abDal momento pertanto che, nel contratto in questione, la causa non risiede n\u00e9 nel trasferimento del bene, n\u00e9 nella sostituzione al mandante ai fini del compimento di specifici atti, ma nella combinazione dei due momenti allo scopo della cd. spersonalizzazione della propriet\u00e0, opportuna ne risulta la qualificazione - piuttosto che come collegamento negoziale di pi\u00f9 atti che restano distinti - come contratto unitario, avente una causa propria, pur nell'ambito del genus dell'agire per conto altrui: attesa la stretta ed indissolubile connessione tra le varie pattuizioni nelle quali il contratto formalmente si scompone, onde unitaria ne \u00e8 la causa (e ci\u00f2 consentir\u00e0, altres\u00ec, la ricostruzione di un nesso funzionale specifico alla luce del complessivo regolamento d'interessi perseguito, mediante l'individuazione della causa concreta)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote20anc\" id=\"sdfootnote20sym\">20<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. S. Pugliatti, <em>Fiducia e rappresentanza indiretta<\/em>, in Diritto civile - Metodo \u2013 Teoria - Pratica, Giuffr\u00e9 Milano, 1951.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote21anc\" id=\"sdfootnote21sym\">21<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. C. Gangi,&nbsp;<em>La successione testamentaria nel vigente diritto italiano<\/em>, II, Milano, 1964, 316 ss.; S. Piras,&nbsp;<em>La sostituzione fedecommissaria, nel diritto civile italiano<\/em>, Milano, 1952, 30 ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote22anc\" id=\"sdfootnote22sym\">22<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 09\/05\/2023, n. 12353, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2023.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote23anc\" id=\"sdfootnote23sym\">23<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., Sez. Un., 06\/03\/2020, n. 6459 \u00abVi \u00e8 chi, riducendo il negozio fiduciario ad un tipo negoziale, seppure innominato, lo costruisce come un contratto unitario, avente una propria causa interna, la <em>causa fiduciae<\/em>, consistente in un trasferimento di propriet\u00e0, da un lato, e nell'assunzione di un obbligo, dall'altro. In questa prospettiva, l'effetto obbligatorio non costituisce un limite dell'effetto reale, ma si trova con esso in un rapporto di interdipendenza, non gi\u00e0 nel senso di corrispettivit\u00e0 economica, ma nel senso che l'attribuzione patrimoniale \u00e8 il mezzo per rendere possibile al fiduciario quel suo comportamento in ordine al diritto trasferitogli: l'effetto obbligatorio rappresenta dunque la causa giustificatrice dell'effetto reale.\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote24anc\" id=\"sdfootnote24sym\">24<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., Sez. Un., 06\/03\/2020, n. 6459.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote25anc\" id=\"sdfootnote25sym\">25<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. G. Baralis, <em>Osservazioni e casistica in tema di trasferimenti fiduciari<\/em>, in fondazionenotariato.it.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote26anc\" id=\"sdfootnote26sym\">26<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. E. Carnevali, voce \u00abNegozio giuridico. Negozio fiduciario\u00bb, in <em>Enc. giur. Treccani<\/em>, XX, Ed. Enc. it., 1990, 4.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote27anc\" id=\"sdfootnote27sym\">27<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 17\/06\/2022, n. 19694, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2022 \u00abVa esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volont\u00e0 del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non \u00e8 applicabile allorquando la titolarit\u00e0 del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provveder\u00e0 all'esatto adempimento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23\/09\/2016)\u00bb; Cass. civ., sez. III, 27\/05\/2003, n. 8411, in <em>Mass. giur. it.<\/em>, 2003 \u00abIl divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto - vietato dall'ordinamento - dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volont\u00e0 del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di propriet\u00e0 di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito, e pu\u00f2 pertanto configurarsi un patto commissorio anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilit\u00e0 di un patto commissorio nel caso in cui l'acquirente, assuntore di un concordato fallimentare, aveva acquistato la propriet\u00e0 dei beni di un fallito a seguito del decreto di trasferimento del giudice delegato, e successivamente si era accordato con il fallito per retrocedergli la propriet\u00e0 di una villa dietro versamento di una somma a conguaglio del valore effettivo del bene, non essendo configurabile nel caso di specie alcun trasferimento di propriet\u00e0 a scopo di garanzia e nessuna coazione sulla volont\u00e0 del debitore)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote28anc\" id=\"sdfootnote28sym\">28<\/a><sup>\u0002<\/sup> Il D.Lgs. n. 385\/1993, Testo Unico Bancario, all\u2019art. 48-bis indica le condizioni alle quali \u00e8 valido il c.d. patto marciano.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote29anc\" id=\"sdfootnote29sym\">29<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 11\/09\/2017, n. 21042, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2017; Cass. civ., sez. III, 22\/02\/2021, n. 4664, in <em>Corr. Giur.<\/em>, 2021, 12, 1524, nota di Ambrosoli.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote30anc\" id=\"sdfootnote30sym\">30<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. pen., sez. III, 27\/01\/2022, n. 16302, in <em>Quot. giur.<\/em>, 2022, \u00abNel caso di stipula di fittizi contratti di appalto di servizi in luogo della mera somministrazione di manodopera, l'utilizzo nelle dichiarazioni fiscali Iva delle fatture rilasciate, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti stante la diversit\u00e0 tra il soggetto emittente la fattura e quello che ha fornito la prestazione, integra il delitto di \"Dichiarazione fraudolenta\" di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74\/2000, e comporta la responsabilit\u00e0, ai sensi del D.Lgs. n. 231\/2001, anche dell'ente nel cui interesse e vantaggio \u00e8 stato commesso l'illecito, essendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilit\u00e0 amministrativa dell'ente stato esteso, mediante l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies, anche a plurimi reati tributari tra cui la frode fiscale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote31anc\" id=\"sdfootnote31sym\">31<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ, sez. VI, 25 giugno 2020, n. 12551 \u00abin tema di interposizione di manodopera, affinch\u00e9 possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, \u00e8 necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensit\u00e0 di manodopera (cd. \"labour intensive\"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in s\u00e9 autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l\u2019\"intuitus personae\" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, \u00e8 frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote32anc\" id=\"sdfootnote32sym\">32<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. F. Carresi, <em>Cessione del contratto<\/em>, in <em>Novissimo dig. It.<\/em>, III, Torino, 1959, 148; E. Betti, <em>Teoria generale delle obbligazioni<\/em>, Vol. III, Milano, 1955, 41.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote33anc\" id=\"sdfootnote33sym\">33<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. C. Grassetti, <em>Del negozio fiduciario e della sua ammissibilit\u00e0 nel nostro ordinamento giuridico<\/em>, in <em>Riv.dir.comm.<\/em>, 1936, Vol. XXXIV, I, pagg. 24 e ss. \u00abnel negozio fiduciario si persegue uno scopo atipico, che non \u00e8 proprio di alcuno schema negoziale riconosciuto legislativamente in via specifica, e che per\u00f2 in tanto \u00e8 perseguibile dall'autonomia privata in quanto si possa ammettere, in base ad una valutazione economico-sociale del rapporto, e con riguardo ai principi generali del nostro diritto, e particolarmente a quelli del contratto, che esso risponde ad un bisogno legislativamente riconosciuto in via generica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote34anc\" id=\"sdfootnote34sym\">34<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 14\/02\/2018, n. 3656.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote35anc\" id=\"sdfootnote35sym\">35<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. V. S. Randazzo, <em>Leges mancipii<\/em>, Milano, 1998, che afferma che la <em>mancipatio fiduciaria romana<\/em> \u00e8 un negozio tipico, astratto e formale, che produce il trasferimento del <em>dominium<\/em> su un bene (res mancipi); l'esperienza giuridica romana dette luogo a numerose elaborazioni e sviluppi, fino all\u2019elaborazione della <em>fiduciae causa<\/em>, che attenu\u00f2 ed elimin\u00f2 la struttura astratta del negozio in favore di una configurazione causale concreta.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote36anc\" id=\"sdfootnote36sym\">36<\/a><sup>\u0002<\/sup> Art. 2252 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote37anc\" id=\"sdfootnote37sym\">37<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. L. Barassi, <em>Le successioni per causa di morte<\/em>, Milano, 1947, 398; C. M. Bianca, <em>Diritto civile<\/em>, II, <em>La famiglia. Le successioni<\/em>, 4a ed., Milano, 2005, 751 \u00abLa peculiarit\u00e0 della disposizione fiduciaria \u00e8 data dalla volont\u00e0 del testatore di beneficiare un soggetto che non figura nel testamento e di cui non vuole rendere nota l'esistenza e l'identit\u00e0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote38anc\" id=\"sdfootnote38sym\">38<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. G. Capozzi, <em>Successioni e donazioni<\/em>, I, 3 edizione, rivista e aggiornata da A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2009, 389; G. Bonilini, <em>Manuale di diritto ereditario e delle donazioni<\/em>, 4a ed., Torino, 2006, 226; F.S. Azzariti, G. Martinez, G. Azzariti, <em>Successioni per causa di morte e donazioni<\/em>, Cedam Padova, 1959, 427.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote39anc\" id=\"sdfootnote39sym\">39<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 05\/05\/1962, n. 888, in <em>Giust. civ.<\/em>, 1962, I, 1690.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote40anc\" id=\"sdfootnote40sym\">40<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. G. Bonilini, <em>Manuale di diritto ereditario e delle donazioni<\/em>, 4a ed., Torino, 2006, 227.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote41anc\" id=\"sdfootnote41sym\">41<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. N. Lipari, <em>Le fonti di produzione oggi e il contratto di affidamento fiduciario<\/em>, in <em>Riv dir. Civ.<\/em>, n. 6, 01 novembre 2023, 1043.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote42anc\" id=\"sdfootnote42sym\">42<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. N. Lipari, <em>Le fonti di produzione oggi e il contratto di affidamento fiduciario<\/em>, in <em>Riv dir. Civ.<\/em>, n. 6, 01 novembre 2023, 1043.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote43anc\" id=\"sdfootnote43sym\">43<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1985, n. 560 afferma il principio secondo cui deve rivestire <em>ad substantiam<\/em> forma scritta il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fiduciante in esecuzione del <em>pactum fiduciae<\/em>, ma non anche quest'ultimo: \u00abQuanto, poi, all'assunto del ricorrente, secondo cui non solo il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fiduciante in esecuzione del <em>pactum fiduciae<\/em>, ma anche quest'ultimo deve rivestire <em>ad substantiam<\/em> forma scritta, baster\u00e0 ricordare che siffatta tesi... non trova riscontro nella costruzione dogmatica del negozio fiduciario\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote44anc\" id=\"sdfootnote44sym\">44<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass., sez. III, 28\/10\/2016, n. 21805, ha statuito che, in ossequio al principio di libert\u00e0 della forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario \u00e8 esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote45anc\" id=\"sdfootnote45sym\">45<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. G. Tucci, <em>Affidamenti fiduciari e contratti fiduciari<\/em>, in <em>Trusts<\/em>, 2009, 6, 593.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote46anc\" id=\"sdfootnote46sym\">46<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., Sez. Un., 06\/03\/2020, n. 6459, \u00abil patto fiduciario (anche non scritto) \u00e8 il titolo che giustifica l'accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica di quell'obbligo. La tutela costitutiva di cui all'art. 2932 c.c., infatti, \u00e8 pacificamente invocabile non solo nelle ipotesi di inadempimento del preliminare, ma anche di qualsiasi altra fattispecie fonte dell'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote47anc\" id=\"sdfootnote47sym\">47<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. III, 15\/05\/2014, n. 10633, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2014.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote48anc\" id=\"sdfootnote48sym\">48<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. S. Pugliatti, <em>La rappresentanza indiretta e la morte del rappresentante<\/em>, in <em>Foro pad.<\/em>, 1953, I, 42; C. Granelli, <em>Dichiarazioni ricognitive della propriet\u00e0 altrui su beni intestati al dichiarante<\/em>, in <em>Foro it.<\/em>, 1985, I, 245 ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote49anc\" id=\"sdfootnote49sym\">49<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. III, 15\/05\/2014, n. 10633, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2014 che per la prima volta connette la dichiarazione unilaterale con il programma negoziale, riconoscendo la natura ricognitiva della dichiarazione unilaterale: \u00abLa dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la propriet\u00e0 di uno o pi\u00f9 beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, \u00e8 suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purch\u00e9 l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali. (Cassa con rinvio, App. Catania, 28\/09\/2009)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote50anc\" id=\"sdfootnote50sym\">50<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 8\/05\/2009, n. 10590; Cass. civ., sez. I, 23\/06\/1998, n. 6246, in <em>Societ\u00e0<\/em>, 1999 nota di Ambrosini \u00abLa intestazione fiduciaria di titoli azionari ad altro azionista della societ\u00e0 comporta la nascita, tra fiduciante e fiduciario, di un rapporto di mandato senza rappresentanza all'esercizio di tutti i diritti connessi alla partecipazione societaria, compreso quello di esercitare la facolt\u00e0 di opzione sulle azioni di nuova emissione (art. 2441 c.c.), con contestuale sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dall'assemblea. Ne consegue che, in caso di successiva controversia giudiziaria circa l'esatta portata ed i concreti limiti dell'esercizio di tali diritti, la eventuale sottoscrizione degli aumenti del capitale compiuta dal fiduciario \u00e8 riferibile, a titolo di presunzione semplice, quale attivit\u00e0 compiuta in nome proprio ma per conto del fiduciante, al fiduciante stesso (nei limiti del diritto a lui spettante in relazione al numero di azioni oggetto del pactum fiduciae), salva prova contraria di diversi accordi tra le parti, da fornirsi da parte del fiduciario\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote51anc\" id=\"sdfootnote51sym\">51<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. VI, 13\/09\/2019, n. 22903, in <em>Giur. it.<\/em>, 2020, 7, 1682, nota di Boggio \u00abL'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, pur prevedendo l'obbligo del fiduciario di trasferirle successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto sociale, originando un'ipotesi di interposizione reale di persona, in virt\u00f9 della quale l'interposto acquista la titolarit\u00e0 delle azioni o delle quote e, sebbene sia tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, pur potendo incidere sulle concrete modalit\u00e0 di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti con la societ\u00e0 o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarit\u00e0 formale della partecipazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote52anc\" id=\"sdfootnote52sym\">52<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ, sez. II, 29\/05\/1993, n. 6024; Cass. civ., sez. II, 03\/05\/1993, n. 5113; Cass. civ., sez. II, 18\/10\/1991, n. 11025, in <em>Mass. giust. civ.<\/em>, 1991; Trib. Chiavari, 30\/04\/1991, in <em>Nuova giur. comm.<\/em>, 1992, I, 415; sulla nozione di fiducia \u00abstatica\u00bb N. LIPARI, <em>Fiducia statica e trusts<\/em>, in AA. VV., <em>I trusts in Italia oggi<\/em>, Milano, 1996, 67.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote53anc\" id=\"sdfootnote53sym\">53<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. M. Lupoi, <em>Il contratto di affidamento fiduciario<\/em>, Milano 2014, pag. 365-366.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote54anc\" id=\"sdfootnote54sym\">54<\/a><sup>\u0002<\/sup> Si tratta del caso di contratto fiduciario, costituzione di <em>trust<\/em>, costituzione di un fondo patrimoniale a norma dell\u2019art. 167 c.c. e costituzione da parte di una societ\u00e0 di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote55anc\" id=\"sdfootnote55sym\">55<\/a><sup>\u0002<\/sup> Circolare Agenzia delle Entrate 3\/E del 22 gennaio 2008.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote56anc\" id=\"sdfootnote56sym\">56<\/a><sup>\u0002<\/sup> Direzione Regionale Liguria Agenzia delle Entrate, N.ro 903-124\/2014 del 22 aprile 2014.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote57anc\" id=\"sdfootnote57sym\">57<\/a><sup>\u0002<\/sup> Direzione regionale Liguria Risposta n. prot. 903-11136\/2012 del 23 maggio 2012 ad interpello n. 903-134\/2012.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote58anc\" id=\"sdfootnote58sym\">58<\/a><sup>\u0002<\/sup> L'imposta sulle successioni e donazioni \u00e8 stata reintrodotta dall'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, rendendola applicabile ai \u00abtrasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote59anc\" id=\"sdfootnote59sym\">59<\/a><sup>\u0002<\/sup> L'Agenzia delle entrate ha fornito la propria impostazione, in merito all'applicazione al <em>trust<\/em> delle imposte indirette, ed in particolare dell'imposta sulle successioni e donazioni, mediante la Circolare n. 48\/E del 6 agosto 2007 e, successivamente, mediante la Circolare n. 3\/E del 22 gennaio 2008; Cass. civ., sez. VI, 24\/02\/2015, n. 3737; Cass. civ., sez. VI, 25\/02\/2015, n. 3886, in <em>Dir. e prat. trib.<\/em>, 2015 con nota di Corasaniti \u00ab L'atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributai come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con conseguente assoggettabilit\u00e0 alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e responsabilit\u00e0 d'imposta del notaio rogante\u00bb; Cass. civ., sez. VI, 18\/03\/2015, n. 5322, in <em>Fisco<\/em>, 2015.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote60anc\" id=\"sdfootnote60sym\">60<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. V, 17\/06\/2022, n. 19558 \u00abIl trustee acquista la propriet\u00e0 dei beni conferiti nel trust, ma si tratta di un trasferimento strumentale, perch\u00e8 finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto costitutivo del trust, che non incrementa il patrimonio personale del trustee, perch\u00e8 i beni trasferiti restano separati, e segregati, essendo destinati a restare temporaneamente sotto il controllo del trustee prima della destinazione ai beneficiari finali\u00bb; Cass. civ, sez. V, 17\/07\/2019, n. 19167; Cass. civ., sez. V, 21\/06\/2019, n. 16699; cfr. anche Cass. civ., sez. V, 17\/01\/2018, n. 975; Cass. civ., sez. VI, 26\/11\/2019, n. 30821; Cass. civ., sez. VI, 07\/02\/2020, n. 2902; Cass. civ., sez. VI, 11\/03\/2020, n. 7003.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote61anc\" id=\"sdfootnote61sym\">61<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. A. Righini - C. Chirico, <em>Imponibilit\u00e0 dell\u2019atto di ritrasferimento dal mandatario al mandante: impatto sulla disciplina del trust<\/em>, in <em>Fisco<\/em>, 2022, 44, 4239.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il contratto fiduciario \u00e8 un patto con il quale il fiduciario accetta di intestarsi diritti o beni appartenenti nella sostanza ad un altro soggetto, il fiduciante, per la realizzazione di un programma negoziale concordato preventivamente; gli atti tipici che vengono realizzati in esecuzione del programma negoziale sono tutti retti, oltre che dalla loro causa astratta, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-69","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=69"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":70,"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions\/70"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=69"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=69"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flaviotakanen.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=69"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}