{"id":71,"date":"2024-11-28T22:16:42","date_gmt":"2024-11-28T21:16:42","guid":{"rendered":"https:\/\/flaviotakanen.it\/?p=71"},"modified":"2024-11-28T22:16:42","modified_gmt":"2024-11-28T21:16:42","slug":"il-ricorso-delle-societa-al-credito-per-il-ripianamento-di-una-precedente-posizione-debitoria-una-analisi-giuridico-economica-sulla-meritevolezza-di-tutela-di-tali-operazioni-anche-alla-luce-del-codi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flaviotakanen.it\/?p=71","title":{"rendered":"Il ricorso delle societ\u00e0 al credito per il ripianamento di una precedente posizione debitoria: una analisi giuridico-economica sulla meritevolezza di tutela di tali operazioni anche alla luce del Codice della Crisi d\u2019Impresa"},"content":{"rendered":"\n<p>Il ricorso al credito per il ripianamento di una precedente posizione debitoria \u00e8 una operazione lecita se accompagnata da un progetto di risanamento delle condizioni dell\u2019impresa che sia concreto e reale attraverso il quale \u00e8 possibile affermare che vi sono serie possibilit\u00e0 di ripresa economica dell\u2019impresa a seguito della concessione del credito. Il ricorso al credito \u00e8 in questi casi \u00e8 attuato attraverso il contratto di mutuo di scopo con il quale l\u2019imprenditore si obbliga nello specifico ad utilizzare la somma per il ripianamento della precedente esposizione debitoria. Nel ricorso a questo strumento giuridico \u00e8 necessario fare attenzione a non violare il principio della <em>par condicio creditorum<\/em> che anche se non costituisce principio generale, subentra nella successiva fase concorsuale e mette in cattiva luce l\u2019eventuale aumento della garanzia patrimoniale (ipoteca) che la banca abbia preteso in sede di concessione del mutuo, proprio perch\u00e9 attraverso di ci\u00f2 vengono a ledersi i diritti patrimoniali degli altri creditori. Nel mutuo di scopo si verifica un collegamento negoziale fra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente sul quale era aperto l\u2019affidamento bancario sicch\u00e9 eventuali illiceit\u00e0 e nullit\u00e0 del secondo si ripercuotono sulla validit\u00e0 del primo. Nel mutuo semplice, ipotecario e fondiario il ricorso al credito viene per lo pi\u00f9 ricondotto dalla giurisprudenza al <em>pactum de non petendo<\/em> poich\u00e9, nonostante il <em>nomen iuris<\/em> utilizzato dalle parti, l\u2019operazione contrattuale si sostanzia in un patto con il quale le parti convengono di dilazionare nel tempo la gi\u00e0 presente obbligazione restitutoria.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Sommario<\/strong><\/em>: 1. Il ricorso al credito come operazione negoziale indiretta. 2. La fattispecie di concessione abusiva del credito ed il merito creditizio. 3. Il finanziamento dell\u2019impresa \u00e8 effettuato attraverso il mutuo ipotecario, il mutuo fondiario o il mutuo di scopo. 4. Il principio della <em>par conditio creditorum<\/em> e il ricorso al credito per ripianare una precedente posizione debitoria. 5. La fattispecie all\u2019attenzione della giurisprudenza: il conto corrente con saldo negativo. 6. Il mutuo di scopo con finalit\u00e0 solutoria di precedente debito. 7. Nel mutuo di scopo le vicende del contratto di conto corrente hanno riflessi sul contratto di mutuo e sulla sua causa. 8. Nel mutuo semplice e anche in quello ipotecario e fondiario destinato al ripianamento del precedente debito si realizza un <em>pactum de non petendo ad tempus<\/em>. 9. Il ricorso al credito anche garantito realmente per ripianare il precedente debito \u00e8 una operazione lecita ma eventualmente soggetta a revocatoria. 10. Le ricadute sulle domande di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Il ricorso al credito come operazione negoziale indiretta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso al credito da parte di un\u2019impresa \u00e8 sempre un momento di verifica della meritevolezza di tutela della sua attivit\u00e0 produttiva, tanto pi\u00f9 quando riguarda un momento successivo all\u2019inizio della produzione, quando \u00e8 necessario ricorrere al credito per ripianare una precedente posizione debitoria nei casi in cui l\u2019impresa non riesce a trovare al proprio interno, ed in particolare nei propri fondi e liquidit\u00e0, quanto necessario per continuare l\u2019attivit\u00e0 produttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso al finanziamento \u00e8 effettuato spesso per una mancanza di liquidit\u00e0 temporanea, per un periodo negativo a livello produttivo, per il danneggiamento di un magazzino o di una macchina di produzione, per la necessit\u00e0 di rinegoziare le condizioni di un precedente finanziamento, per la necessit\u00e0 di soddisfare determinati creditori che, se non soddisfatti, determineranno la fine dell\u2019attivit\u00e0 produttiva e la chiusura dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi della normativa, della giurisprudenza, del singolo strumento contrattuale a disposizione dell\u2019imprenditore e anche dei rimedi esperibili dagli altri creditori dell\u2019impresa non pu\u00f2 che partire da considerazioni circa la funzione sociale ed economica dell\u2019operazione di finanziamento, che a sua volta si ripercuote sulla meritevolezza di tutela dell\u2019operazione di rifinanziamento dell\u2019impresa al fine di ripianare una precedente posizione debitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 inutile parlare di effettivo trasferimento della disponibilit\u00e0 dei fondi oggetto del contratto di mutuo se prima non si comprende il significato dell\u2019operazione economica che si sta ponendo in essere.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima valutazione che \u00e8 necessario fare nel dare supporto legale ed economico alla societ\u00e0 riguarda certamente l\u2019analisi delle condizioni di mercato nelle quali essa si muove, un\u2019impresa che si muove in un mercato nel quale c\u2019\u00e8 scarsa domanda, tanta concorrenza ed essa fa fatica ad avere la liquidit\u00e0 per pagare regolarmente i propri fornitori, difficilmente potr\u00e0 uscire dalla situazione debitoria nella quale si trova attraverso il ricorso al credito, sicch\u00e9 la concessione dello stesso si pu\u00f2 riverberare in una illecita prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa in condizioni sostanzialmente fallimentari, con pregiudizio per gli interessi dei creditori vecchi e nuovi e dello stesso mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>Un\u2019impresa che si muove in un mercato dove c\u2019\u00e8 tanta domanda, scarsa concorrenza ed abbia per motivi temporanei, come pu\u00f2 essere un incendio di un magazzino, scarsa liquidit\u00e0 e difficolt\u00e0 momentanea nel pagare i fornitori ed adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, attraverso un finanziamento pu\u00f2 soddisfare i creditori improrogabili, ripristinare i magazzini e dare nuovo slancio e produttivit\u00e0 ad una attivit\u00e0 d\u2019impresa che, una volta ripresa la produzione a pieno ciclo, \u00e8 certamente in grado di fare rientrare la societ\u00e0 dei debiti contratti nella precedente fase.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel ricorso al credito per ripianare una precedente posizione debitoria \u00e8 sempre necessario effettuare una valutazione <em>ex ante<\/em> di meritevolezza dell\u2019impresa di continuare ad operare nel mercato di riferimento, e della probabilit\u00e0 che essa riuscir\u00e0 a ripianare la posizione debitoria e <strong>tale valutazione costituisce il discrimine della liceit\u00e0 di determinati strumenti contrattuali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudizio di meritevolezza della concessione del credito non pu\u00f2 prescindere dalla valutazione dell\u2019eventuale situazione in cui versa l\u2019impresa di impossibilit\u00e0 ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni che nella Legge Fallimentare, e successivamente nel Codice della Crisi d\u2019Impresa, comporta l\u2019apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Le condizioni di mercato, l\u2019entit\u00e0 e gravit\u00e0 della situazione di insolvenza dell\u2019impresa possono condurre a valutazioni differenti circa la liceit\u00e0 e meritevolezza di tutela dell\u2019operazione economica di ricorso al credito per ripianare una precedente posizione debitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019autonomia contrattuale di cui all\u2019art. 1322 c.c. consente di porre in essere quelle operazioni che siano dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l\u2019ordinamento giuridico e tale valutazione, nel caso delle operazioni di finanziamento delle imprese, va effettuata tenendo presente il significato complessivo dell\u2019operazione economica calata nell\u2019ambiente nel quale essa opera, e valutata attraverso gli strumenti giuridici utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assunto \u00e8 evidente se si considera che la giurisprudenza quando va a valutare la liceit\u00e0 e l\u2019eventuale nullit\u00e0 del contratto di mutuo ipotecario o di scopo stipulato fra le parti al fine di estinguere un precedente debito della societ\u00e0, ritiene sicuramente collegati il contratto di mutuo con il contratto sulla base del quale \u00e8 stato contratto il precedente debito che si va ad estinguere che, nella maggior parte dei casi, \u00e8 un contratto di conto corrente con annesso contratto di affidamento bancario.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019essere i due atti collegati nel fine fa s\u00ec che l\u2019uno pu\u00f2 comunicare all\u2019altro atto l\u2019eventuale motivo di nullit\u00e0 o illiceit\u00e0 od anche la totale assenza di causa quando si verifica che le clausole di produzione degli interessi in conto corrente erano nulle ovvero nel caso in cui, a causa di una invalidit\u00e0, nulla era in realt\u00e0 dovuto dalla societ\u00e0 a tale titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella realt\u00e0 di impresa \u00e8 sempre necessario guardare all\u2019operazione economica dal punto di vista globale e complessivo, e proprio da questo punto di vista l\u2019operazione deve risultare meritevole di tutela secondo l\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 un caso che nella fattispecie di ricorso al credito per ripianare una precedente posizione debitoria si fa riferimento al contratto indiretto, proprio perch\u00e9 attraverso il ricorso a questa figura \u00e8 possibile prendere in considerazione l\u2019operazione economica dal punto di vista globale, non strettamente limitato al singolo atto che viene posto in essere, bens\u00ec considerando anche la precedente attivit\u00e0 contrattuale sulla base della quale il debito era stato contratto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. La fattispecie di concessione abusiva del credito ed il merito creditizio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il sostegno finanziario ad un\u2019impresa in situazione di crisi in molti casi, anzich\u00e9 condurre ad un superamento della stessa crisi, aggrava la posizione debitoria della societ\u00e0, la conseguenza \u00e8 il danneggiamento da una parte dell\u2019imprenditore che si trova maggiormente indebitato, dall\u2019altra dei creditori dell\u2019impresa che subiscono una riduzione della garanzia patrimoniale su cui fare valere le proprie ragioni di credito.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina e la giurisprudenza hanno pi\u00f9 volte evidenziato che l\u2019attribuzione e il mantenimento delle linee di credito di una impresa in stato di decozione si pongono in contrasto con il principio di illiceit\u00e0 della protrazione nel tempo di un\u2019impresa in tale stato, desumibile dalle norme penali che sanzionano il compimento di operazioni di grave imprudenza volte a ritardare l\u2019apertura della procedura concorsuale e che puniscono l\u2019imprenditore che ricorre al credito dissimulando il proprio dissesto<a href=\"#sdfootnote1sym\" id=\"sdfootnote1anc\"><sup>1<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ipotesi di concessione del credito in assenza dei relativi presupposti \u00e8 stata affermata la responsabilit\u00e0 della banca sia nei confronti del cliente imprenditore, che nei confronti dei creditori i quali, per effetto della continuazione dell\u2019impresa resa possibile dal finanziamento abusivo, vedono diminuite o compromesse le possibilit\u00e0 di soddisfazione del proprio credito.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie riguarda non solo la concessione di un mutuo o di un finanziamento, ma anche i casi di concessione del fido bancario per un importo eccessivo non estinguibile dall\u2019impresa con i suoi flussi di casa, nonch\u00e9 la fattispecie della mancata revoca del fido bancario una volta che la banca venga a conoscenza dell\u2019aggravarsi della situazione finanziaria dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 detto, <strong>la giurisprudenza include nella fattispecie del ricorso abusivo del credito le ipotesi nelle quali si proceda con erogazioni di credito non giustificate da reali prospettive di risanamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 della banca sussiste solo per le sovvenzioni effettuate a favore di un soggetto la cui situazione economica al momento della concessione del credito appaia irrecuperabile e si \u00e8 precisato che, se il semplice stato di crisi non \u00e8 sufficiente per considerare abusivo il finanziamento, non sembra probabilmente necessario richiedere che l\u2019impresa finanziata sia gi\u00e0 insolvente.<\/p>\n\n\n\n<p>La verifica della natura del finanziamento parte dalla valutazione che in base ai dati esistenti al momento della concessione del credito l\u2019operazione rispondeva ai criteri normalmente seguiti nella prassi bancaria, <strong>e uno dei criteri di valutazione \u00e8 che prima del ricorso al credito era stato redatto un piano di risanamento dell\u2019impresa conosciuto dalla banca finanziatrice<\/strong>, in tale caso si valuta la ragionevolezza dell\u2019operazione di ristrutturazione aziendale deducibile dallo stesso piano che assume rilievo per la valutazione della responsabilit\u00e0 del finanziatore.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 della banca sussiste nel caso di condotta colposa in cui la concessione o la conservazione delle linee di credito dipende da un errore di valutazione del finanziatore che con un comportamento accorto avrebbe potuto conoscere le ragioni che sconsigliavano di accordare il finanziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>La valutazione che la banca deve effettuare viene chiamata il <strong>c.d. merito creditizio del soggetto finanziato<\/strong>, essa consente di verificare quei casi nei quali l\u2019istituto di credito sia venuto meno ai suoi doveri di sana e prudente gestione<a href=\"#sdfootnote2sym\" id=\"sdfootnote2anc\"><sup>2<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di doveri desumibili dal disposto di cui all\u2019art. 1176 c.c. in relazione alla tutela del mercato e dei terzi, in genere idonei a proteggere ciascun soggetto finanziato e comportare responsabilit\u00e0 del finanziatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il soggetto finanziatore, sulla base di questa norma, \u00e8 tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di merito ha precisato nelle pronunce che le norme settoriali in materia bancaria impongono di monitorare tutte le fasi di gestione del credito, dall\u2019istruttoria, all\u2019erogazione, al mantenimento ed alla revisione delle linee di credito<a href=\"#sdfootnote3sym\" id=\"sdfootnote3anc\"><sup>3<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La richiesta dell\u2019imprenditore di concessione di un finanziamento ha la funzione di invitare la banca ad esaminare la propria situazione economica ai fini della concessione del credito e l\u2019erogazione del finanziamento avviene in virt\u00f9 di un\u2019autonoma attivit\u00e0 della banca secondo un procedimento tipizzato, con un\u2019istruttoria, una delibera e la verifica nel tempo delle condizioni patrimoniali dell\u2019impresa, e costituisce il risultato di una valutazione di carattere economico e giuridico vincolata al rispetto di certi parametri<a href=\"#sdfootnote4sym\" id=\"sdfootnote4anc\"><sup>4<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La concessione di credito in qualunque forma presuppone la valutazione del merito creditizio e, in primo luogo, la prospettiva di prosecuzione fisiologica dell\u2019attivit\u00e0 ai fini della restituzione del finanziamento, nonch\u00e9 la capacit\u00e0 patrimoniale e finanziaria dell\u2019impresa di provvedervi, anche mediante il solo rientro dell\u2019esposizione debitoria consentita<a href=\"#sdfootnote5sym\" id=\"sdfootnote5anc\"><sup>5<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 della banca sussiste anche quando essa si sia limitata alla mera acritica acquisizione dei dati forniti dalla societ\u00e0 poi fallita, omettendo di effettuare le dovute verifiche alla luce dei dati acquisiti autonomamente, valutando l\u2019effettiva solidit\u00e0 e concretezza dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019azienda<a href=\"#sdfootnote6sym\" id=\"sdfootnote6anc\"><sup>6<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La concessione abusiva del credito \u00e8 qualificata dall\u2019irregolarit\u00e0 dell\u2019affidamento o del finanziamento concesso rispetto alle effettive condizioni patrimoniali del sovvenuto, in quanto, appunto, ad un corretto esame della situazione patrimoniale dell\u2019imprenditore, la banca avrebbe dovuto astenersi dal concederlo<a href=\"#sdfootnote7sym\" id=\"sdfootnote7anc\"><sup>7<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza, nel precisare che la responsabilit\u00e0 della banca per l\u2019abusiva concessione del credito sussiste nel caso in cui la stessa con dolo o colpa grave abbia concesso un credito che non avrebbe dovuto concedere, ha stabilito che la sua responsabilit\u00e0 \u00e8 esclusa nel caso in cui la stessa sia stata tratta in inganno dall\u2019imprenditore attraverso la produzione di documentazione con la quale sia stata rappresentata una condizione economica non corrispondente alla realt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comportamento illegittimo della banca che arreca pregiudizio alla Societ\u00e0 si riflette sul patrimonio dell'imprenditore e sulla posizione dei creditori i quali vedono assottigliarsi il complesso dei cespiti destinato alla propria soddisfazione, ne consegue che il medesimo illecito costituisce da una parte fonte di responsabilit\u00e0 contrattuale della banca in relazione ai danni nei confronti dell'impresa finanziata, dall\u2019altra fonte di responsabilit\u00e0 aquiliana in relazione ai danni arrecati ai creditori sociali<a href=\"#sdfootnote8sym\" id=\"sdfootnote8anc\"><sup>8<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Il finanziamento dell\u2019impresa \u00e8 effettuato attraverso il mutuo ipotecario, il mutuo fondiario o il mutuo di scopo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il mutuo \u00e8 il contratto col quale una parte consegna all\u2019altra una determinata quantit\u00e0 di danaro o di altre cose fungibili e l\u2019altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono che il contratto di mutuo sia un contratto reale, dato che la norma prevede che esso si perfeziona con la consegna di una determinata quantit\u00e0 di denaro, ovvero con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilit\u00e0 della cosa oggetto di mutuo<a href=\"#sdfootnote9sym\" id=\"sdfootnote9anc\"><sup>9<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza in proposito ritiene che la <em>traditio<\/em> sia sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilit\u00e0 a favore del mutuatario, in modo tale da determinare l\u2019effettiva fuoriuscita della somma dal proprio patrimonio e l\u2019acquisizione della medesima nel patrimonio di quest\u2019ultimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui l\u2019obbligazione di restituire altrettanta quantit\u00e0 della cosa mutuata sia garantita non solo dal patrimonio e dal reddito del mutuatario alla stregua della garanzia patrimoniale generica di cui all\u2019art. 2740 c.c., ma anche da un diritto reale di garanzia su un bene immobile, allora si parla di mutuo ipotecario perch\u00e9 attraverso l\u2019ipoteca sul bene immobile la banca acquisisce il diritto di chiedere la vendita forzata del bene soddisfacendosi sul prezzo ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>Il mutuo fondiario \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 38 e ss. del T.U.B. ed \u00e8 un particolare tipo di mutuo ipotecario poich\u00e9 ha per oggetto la concessione, da parte delle banche, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, esso si caratterizza per il fatto che vi \u00e8 un rapporto percentuale tra l\u2019ammontare del finanziamento erogato e il valore del bene concesso in ipoteca<a href=\"#sdfootnote10sym\" id=\"sdfootnote10anc\"><sup>10<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto di mutuo di scopo convenzionale \u00e8 un contratto consensuale ed \u00e8 parzialmente diverso dal mutuo di cui all\u2019art. 1813 c.c., esso si caratterizza per essere presente un interesse comune sia del mutuante, che del mutuatario alla destinazione delle somme concesse in mutuo per un determinato fine od utilizzo prestabilito concordemente dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il mutuo di scopo \u00e8 preordinato alla realizzazione di una finalit\u00e0 convenzionale necessaria che contrassegna la funzione dello stesso mutuo che consiste nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad una utilizzazione vincolata<\/strong><a href=\"#sdfootnote11sym\" id=\"sdfootnote11anc\"><sup>11<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto che il mutuante condivida l\u2019interesse e l\u2019intenzione di destinare la somma di denaro al raggiungimento di una determinata finalit\u00e0 fa s\u00ec che tale fine fuoriesca dalle motivazioni meramente soggettive della stipulazione contrattuale ed entri a fare parte del sinallagma contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il mutuo di scopo si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si obbliga, non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attivit\u00e0 programmata.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione di raggiungere il fine stabilito concordemente dalle parti che costituisce pertanto un altro corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata<a href=\"#sdfootnote12sym\" id=\"sdfootnote12anc\"><sup>12<\/sup><\/a>, ne consegue che l'utilizzazione delle somme difforme dal convenuto determina la nullit\u00e0 del contratto per mancanza originaria della causa<a href=\"#sdfootnote13sym\" id=\"sdfootnote13anc\"><sup>13<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel mutuo di scopo \u00e8 esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella dell\u2019estinzione di pregresse passivit\u00e0 del mutuatario a meno che le parti non abbiano indicato proprio questo scopo come obiettivo del contratto di mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel mutuo di scopo legale \u00e8 la legge stessa che individua lo scopo che le parti sono vincolate a raggiungere sicch\u00e9 lo scopo fissato dalla legge qualifica la causa del negozio ed il patto divergente dallo scopo intride l'operazione di illiceit\u00e0 e rende nulla l'intera operazione<a href=\"#sdfootnote14sym\" id=\"sdfootnote14anc\"><sup>14<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Il principio della <\/strong><em><strong>par conditio creditorum<\/strong><\/em><strong> e il ricorso al credito per ripianare una precedente posizione debitoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una prima valutazione da effettuare nel verificare la meritevolezza di tutela della complessiva operazione economica diretta al ripianamento di un debito della societ\u00e0 \u00e8 individuare la sussistenza e l\u2019ampiezza operativa del principio della <em>par condicio creditorum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio in questione \u00e8 caratteristico della procedura di liquidazione dell\u2019impresa in situazione di insolvenza e sottoposta a procedura concorsuale, nell\u2019ambito della quale, in mancanza di risorse economiche dirette a soddisfare tutti i creditori, consente di assicurare che a ciascuno dei creditori sia garantito il diritto di essere soddisfatto in una determinata percentuale del proprio credito, uguale a quella degli altri creditori in possesso dello stesso titolo di prelazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio della <em>par condicio creditorum<\/em> \u00e8 un principio vigente solo all\u2019interno della procedura concorsuale e non un principio generale, ciononostante la giurisprudenza riconosce che sia alla base anche della norma sulla revocatoria fallimentare che consente la revoca di determinati atti, salvo che l\u2019altra parte non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019azione revocatoria fallimentare di cui all\u2019art. 166 del Codice della crisi d\u2019Impresa \u00e8 uno strumento di anticipazione della tutela dei creditori in relazione a determinati atti posti in essere anche prima dell\u2019apertura della procedura, essa trova la propria ragione di essere proprio nella violazione del principio della <em>par condicio creditorum<\/em><a href=\"#sdfootnote15sym\" id=\"sdfootnote15anc\"><sup>15<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019interpretazione dell\u2019ampiezza del principio della <em>par condicio creditorum<\/em> influisce anche la norma sul reato di bancarotta preferenziale di cui all\u2019art. 322 comma 3 del Codice della Crisi d\u2019Impresa, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, traluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il reato di cui sopra \u00e8 a dolo specifico e richiede il fine specifico di danneggiare taluno dei creditori eseguendo pagamenti e simulando titoli di prelazione, per questo motivo la giurisprudenza ha stabilito che esso non ricorre nei casi in cui l\u2019imprenditore tenti di evitare la liquidazione giudiziale facendo dei pagamenti ai creditori con questo ragionevole obiettivo<a href=\"#sdfootnote16sym\" id=\"sdfootnote16anc\"><sup>16<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La stessa norma si sostanzia in una estensione dell\u2019applicazione del principio concorsuale della <em>par condicio creditorum<\/em> che, se violata anche prima dell\u2019apertura della procedura, al fine di avvantaggiare taluni creditori in danno di altri, determina la sussistenza del reato.<\/p>\n\n\n\n<p>La revocatoria fallimentare e la bancarotta preferenziale hanno l\u2019effetto di influire sull\u2019ampiezza del principio della <em>par condicio creditorum<\/em> nel nostro ordinamento, ciononostante la Suprema Corte di cassazione in pi\u00f9 occasioni ha affermato il condivisibile principio secondo il quale nel nostro ordinamento manca una norma che in via generale vieta di porre in essere attivit\u00e0 negoziali pregiudizievoli per i terzi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ne consegue che il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non pu\u00f2 considerarsi di per s\u00e9 illecito e la sua conclusione non comporta una nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti<\/strong><a href=\"#sdfootnote17sym\" id=\"sdfootnote17anc\"><sup>17<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinamento concede a chi risulti danneggiato da un simile atto rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, la sua inefficacia o inopponibilit\u00e0 nei confronti del singolo creditore o della categoria dei creditori concorsuali.<\/p>\n\n\n\n<p>La conseguenza \u00e8 che a seguito dell\u2019attivit\u00e0 negoziale pregiudizievole per i terzi che sia consistita nella stipula di un mutuo ipotecario funzionale ad effettuare pagamenti o a simulare titoli di prelazione con l\u2019intento di favorire uno o pi\u00f9 creditori a danno di altri, il rimedio esperibile consiste nell\u2019azione revocatoria la quale, comportando la dichiarazione di inefficacia relativa dell\u2019atto, in quanto lesivo della <em>par condicio creditorum<\/em>, consente di escludere l\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione di nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa ai sensi dell\u2019art. 1344 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>La predetta analisi, se da una parte conferma l\u2019assenza di un generale principio di <em>par condicio creditorum <\/em>nel nostro ordinamento, dall\u2019altra vede il legislatore in varie circostanze fare riferimento a questo principio vincolando l\u2019attivit\u00e0 negoziale delle parti e in certi casi determinandone l\u2019inefficacia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. La fattispecie all\u2019attenzione della giurisprudenza: il conto corrente con saldo negativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La concessione da parte della banca di un finanziamento finalizzato a ripianare un precedente debito societario ha posto interrogativi nella giurisprudenza cui \u00e8 stata data risposta non univoca.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie che \u00e8 stata posta pi\u00f9 volte all\u2019attenzione della giurisprudenza \u00e8 quella nella quale la Societ\u00e0 in difficolt\u00e0 finanziarie ha sul proprio conto corrente uno scoperto considerevole garantito da un affidamento bancario chirografario che la Societ\u00e0 si propone di coprire attraverso il ricorso al mutuo fondiario che viene in concreto utilizzato al fine di azzerare la suddetta passivit\u00e0, con contestuale acquisizione in capo alla banca di una garanzia reale in ordine al credito restitutorio per capitale ed interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Sovente la banca in queste condizioni, dopo avere concesso il mutuo fondiario, revoca anche l\u2019affidamento sul conto corrente, con conseguente impossibilit\u00e0 per l\u2019impresa di utilizzare la provvista creatasi sul conto corrente con il versamento effettuato dalla banca ed impossibilit\u00e0 effettiva di utilizzare le somme per l\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>La concessione del mutuo si caratterizza per l\u2019effettiva dazione della somma al mutuatario e la giurisprudenza ritiene che tale requisito non sussiste nel caso in cui l\u2019operazione di dare della banca vada esclusivamente a ripianare la passivit\u00e0 presente in conto corrente, si dice, infatti, che si pu\u00f2 configurare una effettiva dazione della somma solo nel caso in cui la posta attiva della banca sia superiore al debito del cliente sul conto corrente, e nei limiti in cui l\u2019importo versato superi il debito in conto corrente<a href=\"#sdfootnote18sym\" id=\"sdfootnote18anc\"><sup>18<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella prassi non sempre il mutuo \u00e8 fondiario, o comunque garantito da una ipoteca su un bene immobile, sicch\u00e9 si verifica anche che il mutuo venga concesso sulla sola base dei dati reddituali dell\u2019impresa con la conseguenza che esso era chirografario e resta tale.<\/p>\n\n\n\n<p>La concessione del mutuo e l\u2019accreditamento della somma sul conto corrente passivo dell\u2019impresa determina l\u2019obbligazione restitutoria della somma maggiorata degli interessi secondo le scadenze di cui al piano di ammortamento definito fra le parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 detto, la giurisprudenza \u00e8 concorde in questa situazione nell\u2019affermare che vi sia un collegamento negoziale fra il contratto di mutuo stipulato ed il contratto di conto corrente con concessione di affidamento sullo stesso, dato che si tratta di una operazione economica unitaria volta al ripianamento del debito contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il collegamento negoziale discende dall\u2019essere i due negozi collegati nel loro fine ed in particolare dall\u2019essere il mutuo funzionale all\u2019estinzione del debito contratto in conto corrente.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza da sempre afferma il principio secondo il quale, <strong>ai fini dell\u2019individuazione della normativa applicabile all\u2019operazione economica negoziale, non \u00e8 tanto rilevante il <\/strong><em><u><strong>nomen iuris<\/strong><\/u><\/em><strong> che le parti hanno, anche concordemente, inteso dare al contratto in questione, quanto l\u2019effettivo intendimento delle parti circa i termini dell\u2019operazione economica<\/strong>, sicch\u00e9 ben pu\u00f2 essere che il contratto di mutuo debba essere riqualificato alla luce dell\u2019effettiva operazione economica voluta dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie di concessione di un finanziamento per il ripianamento di una precedente posizione debitoria \u00e8 stata sempre oggetto di reinterpretazione da parte della giurisprudenza facendo applicazione del suo potere di riqualificare il contratto stipulato, sicch\u00e9 si \u00e8 negato che il finanziamento concesso per ripianare un precedente debito possa essere qualificato come mutuo, dovendosi viceversa ravvisare nei termini sostanziali del contratto, un semplice accordo finalizzato a dilazionare il pagamento del debito, secondo il dettato di cui all\u2019art. 1231 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Il mutuo di scopo con finalit\u00e0 solutoria di precedente debito<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il mutuo di scopo con finalit\u00e0 solutoria del precedente debito \u00e8 ritenuto valido dalla maggioranza della dottrina e giurisprudenza quando sia provato che le parti volessero realmente produrre gli effetti giuridici del mutuo, sicch\u00e9 esso si perfeziona al momento dell\u2019accredito della somma sul conto corrente negativo ripianando la passivit\u00e0 presente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto che le parti vogliano conseguire l\u2019effetto del ripianamento del debito pregresso \u00e8 un risultato ulteriore rispetto all\u2019obiettivo classico del mutuo che prevede l\u2019impiego delle somme per l\u2019attivit\u00e0 di impresa, sicch\u00e9 si arriva a concludere che in questi casi sussiste la figura del negozio indiretto.<\/p>\n\n\n\n<p>La qualificazione dell\u2019operazione come negozio indiretto consente di valutare in modo complessivo l\u2019erogazione del mutuo ed il suo contestuale impiego in funzione solutoria del debito pregresso<a href=\"#sdfootnote19sym\" id=\"sdfootnote19anc\"><sup>19<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il mutuo non sia assistito da garanzie ipotecarie e di conseguenza il credito che era chirografario, rimane tale, la giurisprudenza valuta tale atto neutro dal punto di vista della violazione della <em>par condicio creditorum<\/em>, escludendo cos\u00ec l\u2019assoggettabilit\u00e0 dello stesso a revocatoria fallimentare.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il mutuo venga concesso a seguito di prestazione di nuovi diritti reali di garanzia prima non esistenti, l\u2019operazione resterebbe valida salva la revocabilit\u00e0 dell\u2019atto di costituzione del diritto reale di garanzia che si risolve in un atto di violazione del principio della <em>par condicio creditorum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La precisazione che \u00e8 necessario fare in relazione a questa fattispecie \u00e8 che non sempre \u00e8 configurabile il mutuo di scopo convenzionale diretto al ripianamento di un precedente debito, infatti, il mutuo di scopo si viene a realizzare nel solo caso in cui l\u2019intento perseguito dalle parti venga inserito nel regolamento contrattuale con una clausola di c.d. destinazione, che pu\u00f2 avere fonte convenzionale o legale.<\/p>\n\n\n\n<p>La clausola in parola si configura nel caso in cui il mutuatario si obbliga convenzionalmente ad utilizzare la somma per un determinato scopo, e dal regolamento contrattuale risulta che tale utilizzazione corrisponde ad un interesse anche del mutuante<a href=\"#sdfootnote20sym\" id=\"sdfootnote20anc\"><sup>20<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel mutuo di scopo sussiste il gi\u00e0 accennato collegamento negoziale fra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente il cui scoperto il mutuatario si \u00e8 obbligato a coprire allorquando il rapporto di conto corrente sia destinato a proseguire anche dopo l\u2019accredito <em>solutorio<\/em> della somma mutuata.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza al contrario non ravvisa collegamento negoziale nel caso in cui gli accordi delle parti contemplino l\u2019estinzione del rapporto di conto corrente una volta ripianato il debito con l\u2019accredito della somma mutuata, in tale caso, infatti, i successivi rapporti tra le parti saranno disciplinati soltanto dal contratto di mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale situazione la giurisprudenza riconosce la volont\u00e0 delle parti come una novazione del rapporto obbligatorio originariamente gravante sul correntista che \u00e8 sostituita dal contratto di mutuo e dal conseguente obbligo restitutorio della somma mutuata in conformit\u00e0 al piano di rientro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. Nel mutuo di scopo le vicende del contratto di conto corrente hanno riflessi sul contratto di mutuo e sulla sua causa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel mutuo di scopo la funzione solutoria della somma mutuata viene attratta nel sinallagma contrattuale e questo vincola il mutuatario all\u2019utilizzo della somma proprio per quell\u2019uso pattuito con la controparte.<\/p>\n\n\n\n<p>La diretta relazione del mutuo di scopo con la precedente obbligazione fa si che diviene determinante per la successiva obbligazione che il precedente rapporto di conto corrente non fosse stato affetto da invalidit\u00e0, inefficacia, inopponibilit\u00e0 o risoluzione, dato che in caso contrario il vizio si ripercuoterebbe anche sul contratto di mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il rapporto di conto corrente dovesse essere accertato come invalido anche solo parzialmente, il mutuo di scopo perderebbe parzialmente la propria causa in quanto verrebbe meno la funzione pratica della clausola di destinazione con conseguente nullit\u00e0 del contratto di mutuo per difetto genetico di causa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso di applicazione frequente nella pratica giudiziaria riguarda la fattispecie nella quale il saldo passivo in conto corrente sia stato formato in applicazione di pattuizioni invalide circa gli interessi debitori o sulle commissioni applicabili, in tale caso, come si \u00e8 detto, il contratto di mutuo sarebbe anche solo parzialmente nullo per difetto di causa nei limiti in cui lo scoperto originario addebitato sul conto corrente, e che doveva essere ripianato, risulti effettivamente non sussistente<a href=\"#sdfootnote21sym\" id=\"sdfootnote21anc\"><sup>21<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fattispecie nella quale si procede con l\u2019estinzione del rapporto di conto corrente si ha novazione dell\u2019obbligazione, tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza riconosce l\u2019applicazione dell\u2019art. 1234 c.c. secondo cui la novazione \u00e8 senza effetto se non esisteva l\u2019obbligazione originaria, con la conseguenza non differente rispetto al caso gi\u00e0 esaminato che, nel caso in cui dovesse essere accertata l\u2019inesistenza totale o parziale del saldo passivo di conto corrente che le parti con il mutuo intendevano estinguere, ne deriverebbe l\u2019inefficacia totale o parziale dell\u2019accordo novativo, fattispecie che viene sempre ricondotta dalla giurisprudenza nella nullit\u00e0 per difetto di causa.<\/p>\n\n\n\n<p>La conclusione che si raggiunge sulla base di queste considerazioni \u00e8 che nel caso di contratto di mutuo di scopo finalizzato a ripianare un debito pregresso, tale accordo \u00e8 sempre nullo per difetto di causa, anche solo parzialmente, nel caso in cui si riconosca successivamente che il debito che doveva essere ripianato si fondava su un negozio giuridico viziato.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il vizio del negozio sulla base del quale era nato il debito era solo parziale ne consegue la nullit\u00e0 di una sola parte di esso, come nel caso in cui la nullit\u00e0 del contratto di conto corrente aveva riguardato solo la commissione di massimo scoperto, di talch\u00e9 il debito andava solo parzialmente depurato dagli addebiti illegittimi e il contratto di mutuo pu\u00f2 ritenersi valido e dotato di causa solo sino a concorrenza del saldo passivo cos\u00ec ricalcolato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il mutuo di scopo per il ripianamento di un debito pregresso naturalmente non pu\u00f2 essere diretto a versare all\u2019impresa una liquidit\u00e0 aggiuntiva rispetto al pregresso debito, di talch\u00e9 sarebbe del pari nullo parzialmente il contratto di mutuo di scopo concesso per una somma eccedente rispetto al saldo passivo scoperto che si intendeva ripianare.<\/p>\n\n\n\n<p>In tutti i casi nei quali si parla di nullit\u00e0 parziale del contratto di mutuo \u00e8 applicabile la norma di cui all\u2019art. 1419 c.c. secondo cui \u00e8 necessario sempre accertare che le parti avrebbero comunque stipulato il contratto anche per un minore importo.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente, nel contratto di mutuo di scopo con funzione solutoria di un precedente debito il contratto sulla base del quale il debito era nato \u00e8 in qualche modo sempre relazionato con il contratto di mutuo, sicch\u00e9 pare evidente che alle parti non \u00e8 consentito con qualche stratagemma e clausola negoziale realizzare un\u2019astrazione fra i due negozi tale da escludere che i vizi del primo negozio si riverberino sul secondo, si tratterebbe certamente di una pattuizione contraria alla legge, e in quanto tale nulla.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. Nel mutuo semplice e anche in quello ipotecario e fondiario destinato al ripianamento del precedente debito si realizza un <\/strong><em><strong>pactum de non petendo ad tempus<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel contratto di mutuo semplice, in quello ipotecario e fondiario le parti, pur non realizzando un vero e proprio mutuo di scopo, possono esprimere la propria intenzione ed interesse ad utilizzare la somma concessa a mutuo per il ripianamento della pregressa esposizione debitoria presente sul conto corrente della societ\u00e0 ed oggetto di un affidamento bancario.<\/p>\n\n\n\n<p>La tipologia contrattuale utilizzata, come si \u00e8 detto, \u00e8 del tutto diversa rispetto a quella del mutuo di scopo in quanto l\u2019utilizzazione della somma mutuata ai fini dell\u2019estinzione del precedente debito non entra a fare parte della causa del contratto di mutuo e resta nelle mere motivazioni soggettive del mutuatario.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto deve considerarsi che secondo parte della giurisprudenza il contratto di mutuo non \u00e8 ordinariamente destinato all\u2019utilizzo delle somme per il ripianamento di un precedente debito, bens\u00ec lo stesso sarebbe destinato a finanziare l\u2019attivit\u00e0 produttiva della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La suddetta giurisprudenza sulla scorta di questa considerazione ritiene che nella fattispecie, il mutuo sia una sorta di metodo di pagamento anomalo sostanzialmente volto alla rimodulazione del debito, attraverso nuove condizioni, in modo di dare nuova veste ai precedenti rapporti<a href=\"#sdfootnote22sym\" id=\"sdfootnote22anc\"><sup>22<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie vede la giurisprudenza, nel proprio potere di interpretazione del regolamento contrattuale concordato fra le parti, negare a tale operazione dignit\u00e0 di contratto di mutuo poich\u00e9, anche se l\u2019estinzione del precedente debito non entra a fare parte del sinallagma contrattuale, l\u2019operazione si sostanzia in una rimodulazione della scadenza del precedente debito con rinegoziazione delle clausole dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assunto sarebbe evidente per il fatto che non vi sarebbe una effettiva dazione della somma richiesta dal contratto di mutuo dato che il versamento da parte della banca della somma sul conto corrente sarebbe esclusivamente una operazione di dare e avere che ha l\u2019effetto di riscadenzare il debito a lungo termine al momento della scadenza della singola rata del mutuo con applicazione di condizioni di finanziamento parzialmente diverse.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale circostanza la giurisprudenza nega che la somma possa essere utilizzata diversamente dalla societ\u00e0 sicch\u00e9 si esclude che sia presente nella fattispecie la <em>traditio<\/em> della cosa propria del contratto di mutuo<a href=\"#sdfootnote23sym\" id=\"sdfootnote23anc\"><sup>23<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito che la banca gi\u00e0 creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito viene propriamente a sostanziare un'operazione di natura contabile, infatti, con una coppia di poste nel conto corrente, una in \"dare\", l'altra in \"avere\", non si realizzano spostamenti di denaro, trasferimento patrimoniali e consegne, dato che il cliente \u00e8 gi\u00e0 debitore e con quella disponibilit\u00e0 non pu\u00f2 effettuare altre attivit\u00e0 di impresa, sicch\u00e9 il ricorso al credito in queste circostanze si sostanzia in un patto con il quale la banca rinuncia a richiedere determinate somme fino alla scadenza della rata del contratto secondo il piano di rientro concordato dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>La posta compiuta in dare sul conto corrente comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 c.c. un'automatica e immediata modifica del saldo cos\u00ec precludendo ogni possibile ed eventuale sua utilizzabilit\u00e0 da parte del cliente, ma non eliminando la sostanza del debito che risulta solo avere una nuova scadenza.<\/p>\n\n\n\n<p>La conseguenza \u00e8 che la Suprema Corte ha stabilito che l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il mutuo presuppone l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, mentre l'operazione sopra descritta di ricorso al credito per ripianare una precedente posizione debitoria determina gli effetti del <em>pactum de non petendo ad tempus<\/em>, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista<a href=\"#sdfootnote24sym\" id=\"sdfootnote24anc\"><sup>24<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di muto semplice, ipotecario o fondiario nel quale sia espressa l\u2019intenzione di ripianare un precedente debito, da una parte la giurisprudenza nega a tale patto dignit\u00e0 di mutuo, dall\u2019altra conferma che il contratto di conto corrente sulla base del quale era stato contratto il debito ed il relativo affidamento sono contratti collegati.<\/p>\n\n\n\n<p>La relazione fra questi due contratti sussiste proprio nel fine espresso dalle parti di ripianare il precedente debito, ne deriva che, al pari che nelle precedenti fattispecie considerate, gli eventuali vizi che coinvolgano il contratto di conto corrente e le sue clausole sono destinati a ripercuotersi sul contratto stipulato negli stessi termini nei quali si \u00e8 detto nel caso di mutuo di scopo.<\/p>\n\n\n\n<p>La rinegoziazione delle clausole di concessione del finanziamento e della scadenza del debito \u00e8 un negozio lecito che le parti possono sempre stipulare, e la giurisprudenza ha semplicemente ricalcato l\u2019attenzione sulla necessit\u00e0 eventualmente di pervenire alla revocatoria fallimentare dell\u2019atto con il quale il mutuo viene assistito da garanzia reale con la costituzione di una ipoteca su bene immobile, in quanto atto di per se potenzialmente idoneo a sottrarre il bene dalla garanzia degli altri debitori in violazione del principio del principio della <em>par condicio creditorum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. Il ricorso al credito anche garantito realmente per ripianare il precedente debito \u00e8 una operazione lecita ma eventualmente soggetta a revocatoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso al credito per ripianare un precedente debito \u00e8 un atto in s\u00e9 lecito qualora sia possibile dimostrare che l\u2019impresa \u00e8 in una situazione tale da avere una concreta prospettiva di ripianamento del debito contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ha da tempo dimostrato il suo favor per il finanziamento a fini di risanamento dell'impresa ai fini della risoluzione della crisi attraverso istituti che ne scongiurino il fallimento, favorendo la maggiore soddisfazione dei creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pensi ai finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui alla L.Fall., artt. 182-quater, 182-quinquies ed ora D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 99 e 101 Codice della crisi d'impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pensi ai piani attestati di risanamento ex art. 67 comma 3, lett:. d) L.Fall., ora D.Lgs. n. 14 del 2019, artt. 56 e 284 nonch\u00e9 alla generale esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. e) per gli atti compiuti in esecuzione del concordato o dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ai sensi della L.Fall., art. 182-bis ed, ora, D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 166, comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pensi, infine, alla convenzione di moratoria di cui alla L.Fall., art. 182-septies introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 132, ed ora D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 62 diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti, che, nella versione della legge fallimentare, sussistono in capo alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., in vista della predisposizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, al fine di superare la situazione di difficolt\u00e0 e la crisi di liquidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel nuovo codice della crisi si veda lo stesso D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 12, comma 3, il quale, in ambito di procedura di allerta, dispone espressamente che essa non costituisce causa di revoca degli affidamenti bancari concessi.<\/p>\n\n\n\n<p>L'introduzione all\u2019interno della L.Fall., dell\u2019art. 217-bis, inserito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 e poi modificato nel 2012, che ha previsto l'esenzione dai reati di bancarotta di cui alla L.Fall., art. 216, comma 3 e art. 217 in caso di pagamenti ed operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o del piano attestato di risanamento, con la conseguenza che pu\u00f2 conseguire l\u2019esenzione anche la condotta della banca concorrente, sono espressione della stessa intenzione del legislatore di favorire il ricorso al credito delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine della precoce emersione delle difficolt\u00e0 finanziarie e delle relative informazioni, opera la direttiva UE n. 1023\/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, che pone tra i principi generali i c.d. quadri di ristrutturazione preventiva, secondo cui ogni Stato membro predispone gli strumenti di allerta precoce, che siano chiari e trasparenti, nonch\u00e9 in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilit\u00e0 di insolvenza e di segnalare al debitore la necessit\u00e0 di agire senza indugio.<\/p>\n\n\n\n<p>Numerosi sono i momenti nei quali l'ordinamento positivo mostra di tutelare e favorire il finanziamento alle imprese in crisi, attraverso la c.d. finanza-ponte, strumentale a pervenire con successo ad uno degli istituti di risanamento previsti dalla legge, la c.d. finanza interinale, funzionale al giudizio di omologazione in corso di procedura, in via ordinaria o urgente, infine, i c.d. finanziamenti in esecuzione dello strumento giuridico di risoluzione della crisi attuato, che mirano al risanamento secondo il piano predisposto dall'imprenditore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema \u00e8 ispirato all'principio della meritevolezza dell'ausilio creditizio all'impresa in crisi allo scopo di evitarne il fallimento e soddisfare meglio i creditori tanto da indurre il dubbio della sua compatibilit\u00e0 con la predetta responsabilit\u00e0 dell'operatore bancario per l'incauto finanziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso al credito da parte di imprese in stato di crisi \u00e8 previsto da norme speciali che introducono meccanismi procedimentalizzati e fondati su precisi presupposti e controlli, idonei a renderli utili, per definizione, allo scopo di un progetto economico finanziario volto al recupero della continuit\u00e0 aziendale, e non, piuttosto, fattori di mero aumento del dissesto, tali criteri consentono di effettuare un bilanciamento degli interessi e consentono di effettuare una distinzione netta fra finanziamento \"lecito\" e finanziamento \"abusivo\".<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La scelta del buon banchiere di fronte ad una richiesta di credito si presenta particolarmente complessa dato che lo stesso \u00e8 stretto da un lato tra il rischio di mancato recupero dell'importo in precedenza finanziato e la compromissione definitiva della situazione economica del debitore, dall\u2019altro dalla sua responsabilit\u00e0 da incauta concessione di credito.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ogni accertamento dovr\u00e0 essere rigoroso e tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, secondo il suo prudente apprezzamento, soprattutto ai fini di valutare se il finanziatore abbia ag\u00ecto con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p., o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l'evento.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 della banca \u00e8 da escludersi ove questa, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia operato nell'intento del risanamento aziendale, erogando credito ad impresa suscettibile, secondo una valutazione <em>ex ante<\/em>, di superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite.<\/p>\n\n\n\n<p>Il progetto di risanamento deve essere oggettivo, ragionevole e fattibile.<\/p>\n\n\n\n<p>La banca deve dotarsi secondo lo standard di conoscenze e di capacit\u00e0, alla stregua della diligenza esigibile da parte dell\u2019operatore professionale qualificato, di metodi, procedure e competenze necessarie per la verifica del merito creditizio che costituisce il discrimine fra il finanziamento lecito ed il finanziamento abusivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia del 14\/09\/2021, n. 24725 a chiare lettere precisa che <strong>il confine fra finanziamento \u201cmeritevole\u201d e finanziamento \u201cabusivo\u201d si fonda sulla ragionevolezza e fattibilit\u00e0 del piano aziendale diretto a fuoriuscire dalla situazione debitoria attuale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Un riferimento normativo pu\u00f2 essere rinvenuto nell\u2019art. 67 L. Fall. il quale, alla stregua degli artt. 56 e 284 del D.Lgs. 2019 n. 14, fa menzione del piano che \u00abappaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell\u2019impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle operazioni di ricorso al credito lecite e meritevoli il senso dell\u2019operazione economica \u00e8 quello di pervenire ad una rinegoziazione delle condizioni applicate al precedente debito, con conseguente miglioramento complessivo della posizione debitoria dell\u2019impresa nella prospettiva del completo risanamento.<\/p>\n\n\n\n<p>La prassi vede spesso in queste fattispecie la costituzione di una garanzia accessoria ipotecaria che, nella sostanza, fa si che il precedente credito chirografario divenga privilegiato.<\/p>\n\n\n\n<p>In questa circostanza la Suprema Corte di Cassazione ha pi\u00f9 volte rimarcato l\u2019attenzione sul fatto che \u00e8 revocabile ai sensi dell\u2019art. 166 comma 1, n. 2 Codice della crisi d\u2019Impresa la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un\u2019operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione<a href=\"#sdfootnote25sym\" id=\"sdfootnote25anc\"><sup>25<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le sentenze della Suprema Corte in merito evidenziano spesso come l\u2019operazione di stipula di un mutuo ipotecario finalizzato a coprire una precedente esposizione debitoria pu\u00f2 essere impugnata al fine di farne dichiarare l\u2019inefficacia, in quanto diretta, per un verso a estinguere con mezzi anomali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate e, per altro verso, a costituire una garanzia per i debiti preesistenti in violazione del principio della <em>par condicio creditorum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>L'elemento caratteristico di siffatto tipo di ricorso al credito \u00e8 che segua effettivamente l'erogazione di nuova liquidit\u00e0 da parte della banca, funzionale non solo all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria, ma soprattutto a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l'assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti<a href=\"#sdfootnote26sym\" id=\"sdfootnote26anc\"><sup>26<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La sussistenza di una funzione economico-giuridica nell\u2019operazione di ricorso al credito per il ripianamento di una precedente posizione debitoria determina la meritevolezza di tutela della medesima operazione e, se apporta un beneficio alla societ\u00e0 che fa ricorso al credito, dall\u2019altro la sottrae dalla possibile revocatoria, anche se al termine del periodo la societ\u00e0 risulta maggiormente indebitata.<\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 fa ricorso al credito per ottenere dei benefici come il rinvio della scadenza del debito, l\u2019ottenimento di un tasso di interesse migliore, ed in genere l\u2019applicazione di condizioni migliori sicch\u00e9, per il solo fatto della rinegoziazione delle condizioni del credito, la stessa operazione \u00e8 da considerare lecita.<\/p>\n\n\n\n<p>In altri arresti la Suprema Corte evidenzia che la stessa operazione a livello giuridico-economico si sostanzia in una operazione neutra, perch\u00e9 non determina una variazione rilevante dei termini del debito pregresso, infatti, spesso la banca non pretende garanzie ulteriori per concedere l\u2019operazione di rifinanziamento ed il credito che era chirografario rimane chirografario.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui la banca conceda un mutuo ipotecario apponendo la garanzia reale su un bene immobile del debitore siamo certamente in presenza di una modifica della garanzia patrimoniale generica cui sono soggetti gli altri creditori e, di conseguenza, lo stesso atto accessorio al mutuo, di costituzione della garanzia reale, si sostanzia in un atto con il quale si effettua una violazione del principio della <em>par condicio creditorum<\/em> che governa in particolare la procedura di liquidazione e pu\u00f2 essere oggetto di revocatoria fallimentare<a href=\"#sdfootnote27sym\" id=\"sdfootnote27anc\"><sup>27<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte in qualche arresto ha comunque precisato che la violazione di questo importante principio non incide sulla liceit\u00e0 del patto di costituzione della garanzia reale, questo significa che la violazione del principio proprio della procedura concorsuale non fa divenire la causa del contratto illecita con conseguente nullit\u00e0 dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte \u00e8 pervenuta alla stessa conclusione anche nel caso in cui l\u2019atto di concessione del credito e costituzione della garanzia reale si sostanzi un atto con il quale il debitore simula titoli di prelazione prima o dopo l\u2019inizio della procedura di liquidazione giudiziale, configurando il reato di bancarotta preferenziale di cui all\u2019art. 322, comma 3 Codice della crisi d\u2019Impresa<a href=\"#sdfootnote28sym\" id=\"sdfootnote28anc\"><sup>28<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui, a causa della concessione del credito, siano integrati gli estremi del ritardo nell\u2019accertamento dello stato di insolvenza di cui al reato dell\u2019art. 323 comma 1 lett. c) Codice della Crisi d\u2019Impresa, ovvero nel caso in cui si accertasse la sussistenza dei presupposti per la configurazione del reato di ricorso abusivo al credito di cui all\u2019art. 325 Codice della crisi d\u2019Impresa, la conclusione pu\u00f2 essere diversa non nel senso della responsabilit\u00e0 risarcitoria della banca per l\u2019abusiva concessione del credito, ma nel senso dell\u2019illiceit\u00e0 dell\u2019accordo di concessione del finanziamento che si ponga in contrasto diretto con tali due norme giuridiche.<\/p>\n\n\n\n<p>I reati di bancarotta semplice con compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare l\u2019apertura della liquidazione giudiziale e di ricorso abusivo al credito non sono norme dirette a tutelare la <em>par condicio creditorum<\/em>, bens\u00ec l\u2019imperativa ed inderogabile tutela del regolare svolgimento del mercato, con conseguente possibilit\u00e0 di ravvisare, a certe condizioni, nullit\u00e0 per illiceit\u00e0 della causa dei contratti attraverso i quali il reato viene realizzato<a href=\"#sdfootnote29sym\" id=\"sdfootnote29anc\"><sup>29<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte di Cassazione al di fuori di questi casi, con la pronuncia del 20 aprile 2017, n. 9983 ha gi\u00e0 condivisibilmente affermato che, come costituisce reato ex art. 218 L. Fall. il fatto degli amministratori che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza, cos\u00ec tale condotta integra un illecito civile per i danni cagionati alla societ\u00e0 amministrata ed ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>La condotta della banca \u00e8 considerata abusiva quando, con dolo o colpa, consistenti nella consapevolezza ovvero nella colpevole ignoranza del dissesto anche solo potenziale, <strong>viene finanziata un\u2019impresa che si trova in una situazione di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale senza che vi siano concrete prospettive di superamento della stessa in base a un criterio di ragionevolezza<\/strong><a href=\"#sdfootnote30sym\" id=\"sdfootnote30anc\"><sup>30<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina ha precisato che l\u2019abuso dell\u2019istituto di credito \u00e8 configurabile allorquando la banca, all\u2019esito dell\u2019istruttoria, abbia contezza del dissesto dell\u2019impresa ed eroghi comunque il credito, omettendo di chiedere e valutare l\u2019impiego che il sovvenuto far\u00e0 delle somme<a href=\"#sdfootnote31sym\" id=\"sdfootnote31anc\"><sup>31<\/sup><\/a>, ovvero trascurando di valutare, con la dovuta diligenza, la funzionalit\u00e0 del finanziamento al ripianamento della precedente posizione debitoria dell\u2019impresa<a href=\"#sdfootnote32sym\" id=\"sdfootnote32anc\"><sup>32<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le suddette pronunce della giurisprudenza rendono evidente che preliminare ad ogni considerazione circa la liceit\u00e0 dell\u2019operazione di ricorso al credito da parte delle societ\u00e0 vi \u00e8 da fare delle valutazioni di natura economica circa la sostenibilit\u00e0 e meritevolezza dell\u2019attivit\u00e0 produttiva dell\u2019impresa, dato che il ricorso al credito, se apporta benefici a breve termine, a lungo termine sicuramente aggrava la posizione debitoria dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>La conseguenza \u00e8 che \u00e8 sempre necessario fare le valutazioni sopra riportate circa le circostanze economiche e fattuali nelle quali l\u2019impresa ha scelto di fare ricorso al credito dovendosi pervenire alla concessione dello stesso solo in quelle situazioni nelle quali \u00e8 escluso che la situazione debitoria della societ\u00e0 sia effettuata da parte di una impresa che produce in condizione di impossibilit\u00e0 di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e che non possa fare ragionevolmente affidamento sul ripianamento della propria posizione debitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre circostanze di solo apparente impossibilit\u00e0 di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, la societ\u00e0 pu\u00f2 superare il momento di temporanea difficolt\u00e0 proprio attraverso il ricorso al credito e con la concreta prospettiva di una ripresa dell\u2019attivit\u00e0 produttiva in termini che consentono di superare e di estinguere la posizione debitoria maturata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso al credito per ripianare una precedente posizione debitoria non \u00e8 da ritenere un mezzo anomalo di pagamento in tutti quei casi nei quali la mancanza di liquidit\u00e0 \u00e8 un motivo ostativo temporaneo alla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di impresa, ovvero nei casi nei quali si ritiene che l\u2019azienda, superando il periodo di temporanea difficolt\u00e0 causato dalla mancanza di liquidit\u00e0, riuscir\u00e0 sicuramente a tornare a produrre con margini di profitto, ripianando la posizione debitoria aperta.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie di ricorso al credito per ripianare una precedente esposizione debitoria si caratterizza per il fatto che le considerazioni di natura squisitamente economica arrivano a colorare di liceit\u00e0 od illiceit\u00e0 l\u2019intera operazione economica, trasformando un atto lecito di autonomia contrattuale ai sensi dell\u2019art. 1321 c.c., in un mezzo anomalo di pagamento dei debiti, e forse anche in un contratto nullo per illiceit\u00e0 della causa, quando si provi che, attraverso il ricorso abusivo al credito, l\u2019impresa ha continuato a produrre in condizioni fallimentari acquisendo nuovi debiti senza una prospettiva concreta di ripagarli.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10. Le ricadute sulle domande di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale dell\u2019impresa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019impresa non sempre a seguito del ricorso al credito riesce ad uscire dalla situazione debitoria nella quale si trova dal momento che essa si trova in una posizione di debolezza e circostanze varie la possono portare effettivamente alla procedura di liquidazione giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella procedura di liquidazione giudiziale possono chiedere di essere ammessi alla ripartizione dell\u2019attivo fallimentare tutti i creditori che abbiano un titolo idoneo giudiziale o contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>La richiesta di ammissione al passivo fallimentare, a maggior ragione quando riguarda un titolo contrattuale, deve tenere conto della natura del credito di cui si tratta e questo rileva nel caso in cui si tratti di mutuo ipotecario, semplice, di scopo o fondiario con il quale il fallito aveva fatto ricorso al credito per ripianare una precedente esposizione debitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 detto, in queste circostanze il contratto con il quale si fa ricorso al credito \u00e8 collegato con il contratto sulla base del quale l\u2019impresa aveva contratto il precedente debito e la giurisprudenza riconosce che con questo nuovo atto non si effettua alcuna astrazione del debito, di talch\u00e9 le vicende del primo debito eventualmente si ripercuotono sulla validit\u00e0 ed efficacia del secondo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contratto con cui viene concesso il credito per ripianare un precedente debito \u00e8 un patto di per s\u00e9 stesso inidoneo a supportare autonomamente la domanda di ammissione al passivo fallimentare che abbia ad oggetto anche solo la restituzione di somme di denaro concesse a mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda di ammissione al passivo in questi casi deve fare riferimento al titolo che in origine \u00e8 stato alla base dell\u2019erogazione delle somme a credito e quindi, nella fattispecie di cui si tratta, al contratto di conto corrente ed al contratto di concessione dell\u2019affidamento bancario in conto corrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione si condivide l\u2019opinione secondo la quale colui che richiede l\u2019ammissione al passivo \u00e8 tenuto a produrre alla procedura di liquidazione tutti i documenti relativi al primo rapporto sulla base del quale il debito era stato contratto, in particolare i documenti dai quali sia possibile verificare la sussistenza di eventuali motivi di invalidit\u00e0 del contratto, proprio al fine di accertare che l\u2019originario debito fosse effettivamente dovuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il mutuo secondo la giurisprudenza si sostanzia in una mera operazione di natura contabile ovvero in un <em>pactum de non petendo<\/em>, si riconosce la facolt\u00e0 per il creditore di essere ammesso al passivo per il debito originario, infatti, si ritiene valido questo patto di non chiedere, con conseguente dilazione del termine di scadenza del debito secondo il piano di rientro concordato dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il creditore ha un diritto di chiedere il fallimento, non il dovere, sicch\u00e9 a questo diritto egli pu\u00f2 convenzionalmente rinunciare, n\u00e9 a tale patto pu\u00f2 essere attribuita una funzione sociale che porti a ritenere che il diritto non sia rinunciabile sicch\u00e9, riconosciuta validit\u00e0 al <em>pactum de non petendo<\/em>, ne consegue che il creditore che abbia stipulato tale patto non pu\u00f2 promuovere direttamente il fallimento, n\u00e9 valersi della via della denuncia per provocare il fallimento d\u2019ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <em>pactum de non petendo<\/em> \u00e8 diretto alla dilazione dei termini di scadenza di un credito da scadere o gi\u00e0 scaduto sicch\u00e9 la giurisprudenza giunge alla conclusione che lo stesso \u00e8 valido se ha per oggetto diritti disponibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patto di non chiedere non elimina l\u2019insolvenza se i creditori non partecipanti alla convenzione presentino istanza di fallimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <em>pactum de non petendo<\/em> che escluda l'inadempimento nei confronti di una parte dei creditori, non esclude l'insolvenza se il dissesto patrimoniale \u00e8 tale da rendere definitiva l'insolvenza medesima, oppure se situazioni debitorie, estranee al patto, non siano state comunque sanate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patto di modifica del termine di scadenza di un\u2019obbligazione \u00e8 un accordo che non comporta novazione di conseguenza tale patto \u00e8 inidoneo a supportare autonomamente una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la restituzione di somme di denaro, la domanda di conseguenza non potr\u00e0 che fare riferimento ai titoli che in origine hanno presieduto all\u2019erogazione che \u00e8 il contratto di apertura di scoperto in conto corrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Nei casi nei quali si verifichi la nullit\u00e0 del contratto di finanziamento per il venire meno della causa giustificatrice, si applicano le norme sulla ripetizione dell\u2019indebito, ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non solo il capitale mutuato, ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato<a href=\"#sdfootnote33sym\" id=\"sdfootnote33anc\"><sup>33<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva deve affermarsi che l\u2019erogazione di un mutuo in funzione solutoria di un pregresso credito del mutuante non pu\u00f2 mai determinare una completa astrazione del nuovo titolo rispetto al debito originario, restando sempre aperta la possibilit\u00e0 di far valere gli eventuali vizi del titolo originario quali cause ostative all\u2019ammissione al passivo del credito vantato dal soggetto mutuante verso il mutuatario fallito.<\/p>\n\n\n\n<p>Un altro punto degno di menzione \u00e8 che nel caso in cui si verifichi essere sussistente un motivo di invalidit\u00e0 del precedente credito sulla base del quale si era proceduto con la concessione di nuovo credito, il titolo fatto valere nella procedura di liquidazione non \u00e8 valido, ciononostante parte della dottrina e giurisprudenza ammette che al giudice \u00e8 possibile riqualificare la domanda di ammissione al passivo come indebito oggettivo, infatti, la banca deve sempre ottenere in restituzione la somma concessa in mutuo al correntista comprensiva degli interessi corrispettivi gi\u00e0 maturati<a href=\"#sdfootnote34sym\" id=\"sdfootnote34anc\"><sup>34<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote1anc\" id=\"sdfootnote1sym\">1<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. Art. 217 e 218 L. Fall.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote2anc\" id=\"sdfootnote2sym\">2<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., 20\/04\/2017, n. 9983; cfr. in dottrina F. Pacileo, <em>Concessione \u201cabusiva\u201d del credito e \u201csana e prudente gestione\u201d: linee-guida giurisprudenziali<\/em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.<\/em>, 2019, 203.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote3anc\" id=\"sdfootnote3sym\">3<\/a><sup>\u0002<\/sup> App. Firenze, 11\/11\/2019, n. 2672.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote4anc\" id=\"sdfootnote4sym\">4<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. B. Inzitari, <em>L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito<\/em>, in <em>Societ\u00e0<\/em>, 2007, 472.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote5anc\" id=\"sdfootnote5sym\">5<\/a><sup>\u0002<\/sup> Trib. Palermo, 10\/08\/2021, n. 3308.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote6anc\" id=\"sdfootnote6sym\">6<\/a><sup>\u0002<\/sup>Trib. Palermo, 27\/05\/2020, n. 1542; cfr. in dottrina F. Dimundo, <em>Le azioni di responsabilit\u00e0 nelle procedure concorsuali<\/em>, Milano 2019, 53.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote7anc\" id=\"sdfootnote7sym\">7<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. B. Inzitari, <em>La responsabilit\u00e0 della banca nell\u2019esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito<\/em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.<\/em>, 2001, I, 265 ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote8anc\" id=\"sdfootnote8sym\">8<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. S. Cennerazzo, <em>Azione di responsabilit\u00e0 per concessione abusiva del credito: gli spazi di legittimazione del curatore fallimentare dopo la sentenza delle sezioni unite<\/em>, in <em>Riv. dir. comm.<\/em>, 2007, II, 16,<\/p>\n\n\n\n<p>11, che mette in luce come la concessione abusiva comporti sia un danno per il singolo creditore tratto in errore dall'apparente solvibilit\u00e0 dell'impresa che per la collettivit\u00e0 dei creditori conseguente all'ulteriore decremento del patrimonio sociale.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote9anc\" id=\"sdfootnote9sym\">9<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. III, 06\/12\/2023, n. 34116.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote10anc\" id=\"sdfootnote10sym\">10<\/a><sup>\u0002<\/sup> Il limite del rapporto fra il valore del bene e l\u2019ammontare del finanziamento \u00e8 attualmente definito dalla delibera del CICR Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 22 aprile 1995 ed \u00e8 pari all\u201980% del valore dell\u2019immobile.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote11anc\" id=\"sdfootnote11sym\">11<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 19\/10\/2017 n. 24699; Cass. civ., sez. I, 18\/06\/2018, n. 15929; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 21\/12\/1990, n. 12123.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote12anc\" id=\"sdfootnote12sym\">12<\/a><sup>\u0002<\/sup>Cass. civ., sez. I, 21\/07\/1998, n. 7116.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote13anc\" id=\"sdfootnote13sym\">13<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 25\/01\/2021, n. 1517.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote14anc\" id=\"sdfootnote14sym\">14<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 03\/04\/1970, n. 896; Cass. civ.,sez. I, 02\/10\/1972, n. 2796; Cass. civ., sez. I, 10 giugno 1981, n. 3752 \u00abQuando sia stato stipulato con l'accordo ab initio di un'utilizzazione del finanziamento per finalit\u00e0 diverse\" da quelle stabilite dalla legge, il contratto \u00e8 nullo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote15anc\" id=\"sdfootnote15sym\">15<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 03\/07\/2015, n. 13767.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote16anc\" id=\"sdfootnote16sym\">16<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. pen., sez. V, 26\/09\/2023, n. 42410 in <em>Quot. giur.<\/em>, 2023 \u00abIl delitto di bancarotta preferenziale non \u00e8 configurabile allorch\u00e9 il pagamento sia fatto, in via esclusiva o prevalente, al fine di salvaguardare l'attivit\u00e0 sociale o di impresa ed evitare il fallimento. Secondo la sentenza n. 42410\/2023 della cassazione penale, \u00e8 infatti incompatibile con il dolo specifico della bancarotta preferenziale, che consiste nella volont\u00e0 di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, la strategia di alleggerire la pressione dei creditori per cercare di ottenere un riequilibrio finanziario e patrimoniale che conduca al risultato, ragionevolmente perseguibile, di evitare il fallimento\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote17anc\" id=\"sdfootnote17sym\">17<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 24\/08\/2023, n. 25209; Cass. civ., sez. III, 18\/01\/2021, n. 724, in <em>Corr. giur.<\/em>, 2021 con nota di Colombo \u00ab La costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito chirografario rappresenta causa negoziale pienamente lecita, sicch\u00e9 l'eventuale pregiudizio che, in relazione alla predetta operazione possa determinarsi per i creditori, non implica la nullit\u00e0 del negozio, ma al pi\u00f9, sussistendone i presupposti previsti dalla legge, la possibile revocabilit\u00e0 della garanzia o, in determinate circostanze, dell'eventuale pagamento cos\u00ec operato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote18anc\" id=\"sdfootnote18sym\">18<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 25\/01\/2021, n. 1517 \u00abLungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il \"ripianamento\" di un debito a mezzo di nuovo \"credito\" - che la banca gi\u00e0 creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente - viene propriamente a sostanziare un'operazione di natura contabile. Con una coppia di poste nel conto corrente - una in \"dare\", l'altra in \"avere\" - per l'appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione. In una tale evenienza, in effetti, l'accordo tra banca e cliente esclude la stessa eventualit\u00e0 di consegna e trasferimento di propriet\u00e0 delle somme: la posta compiuta \"in dare\" sul conto comporta - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 c.c. - un'automatica e immediata modifica del saldo ex art. 1852 c.c.: cos\u00ec precludendo ogni possibile ed eventuale sua utilizzabilit\u00e0 da parte del cliente, ma non eliminando la sostanza del debito\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote19anc\" id=\"sdfootnote19sym\">19<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. II, 22\/11\/2021, n. 365029; Cass. civ., sez. I, 30\/09\/2005, n. 19217, in <em>Foro it.<\/em>, 2005, I, 3297, con nota di M. Fabiani, <em>La revocatoria bonsai delle rimesse in conto corrente<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote20anc\" id=\"sdfootnote20sym\">20<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 25\/01\/2021, n. 1517 \u00abOra, nel mutuo di scopo, invece, il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, ma anche a realizzare lo scopo previsto; con assunzione di impegno che \"interviene nel sinallagma contrattuale\" e \"assume rilievo causale nell'economia del contratto\". L'utilizzazione delle somme difforme dal convenuto determina la nullit\u00e0 del contratto per mancanza originaria della causa\"\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote21anc\" id=\"sdfootnote21sym\">21<\/a><sup>\u0002<\/sup> Trib. Bergamo, 15\/02\/2017, n. 383, in <em>www.ilcaso.it<\/em>; App. Torino, 15\/06\/2015, n. 1172, in <em>www.ilcaso.it<\/em>; Trib. Lecce 01\/02\/2013, in <em>www.iusletter.com<\/em>; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14\/10\/2011, in <em>Foro it.<\/em>, 2012, I, 600; cfr. F. Fiorucci, <em>Tra il mutuo e il rapporto di conto corrente da estinguere esiste un collegamento negoziale?<\/em>, in www.altalex.com.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote22anc\" id=\"sdfootnote22sym\">22<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 19\/04\/2022, n. 12480; Cass. civ., sez. I, 22\/02\/2021, n. 4694.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote23anc\" id=\"sdfootnote23sym\">23<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. Civ., sez. I, 21\/01\/2021 n. 1517; Cass. civ., sez. III, 08\/04\/202, n. 7740; Cass. civ., sez. I, 05\/08\/2019, n. 20896.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote24anc\" id=\"sdfootnote24sym\">24<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 25\/01\/2021, n. 1517, in <em>CED Cassazione<\/em>, 2021 \u00abL'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del \"pactum de non petendo ad tempus\", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 30\/05\/2014)\u00bb; Cass. civ., sez. I, 5\/08\/2019, n. 20896.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote25anc\" id=\"sdfootnote25sym\">25<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 29\/02\/2016, n. 3955.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote26anc\" id=\"sdfootnote26sym\">26<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 29\/02\/2016, n. 3955.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote27anc\" id=\"sdfootnote27sym\">27<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. III, 08\/04\/2020, n. 7740, in <em>Quot. giur.<\/em> 2020 \u00abIn tema di contratti bancari, l'operazione finanziaria consistente nel rifinanziamento, da parte dell'Istituto di credito, della parte debitrice mediante concessione di un nuovo mutuo per l'importo del debito residuo, non caratterizzato dall'introduzione di nuove condizioni negoziali rispetto al precedente rapporto (sotto il profilo delle condizioni economiche alle quali viene concesso il credito oppure in ordine alle modalit\u00e0 di pagamento) e che si riduca quindi ad una semplice dilazione del termine di restituzione del capitale, va considerato avente natura gratuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. con conseguente ammissibilit\u00e0 dell'azione revocatoria in relazione alla sola costituzione della garanzia reale, anche laddove il primo rapporto di mutuo fosse gi\u00e0 assistito da medesima garanzia\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote28anc\" id=\"sdfootnote28sym\">28<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 28\/09\/2016, n. 19196, in <em>Giur. it<\/em>., 2017, 383 ss., con nota di E. Lerro, <em>Contratto lesivo della par condicio creditorum e ammissione al passivo<\/em>; ibidem, in Fall., 2017, 410 ss., con nota di G. Tarzia, <em>La norma dell'art. 1418 c.c. e l'\"uso distorto del credito fondiario\": nullit\u00e0 o revocatoria?<\/em>, \u00abla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall., non d\u00e0 luogo a nullit\u00e0, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della par condicio creditorum\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote29anc\" id=\"sdfootnote29sym\">29<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 5\/08\/2020, n. 16706.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote30anc\" id=\"sdfootnote30sym\">30<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. B. Inzitari, <em>La responsabilit\u00e0 della banca nell\u2019esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito<\/em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.<\/em>, 2001, I, 265 ss.; Cass. Civ., sez. I, 30\/06\/2021, n. 18610; App. Milano 21\/06\/2018; Trib. Napoli 22\/05\/2020; Trib. Palermo 10\/08\/2021, n. 3308; Cass. civ., sez. I, 14\/09\/2021, n. 24725.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote31anc\" id=\"sdfootnote31sym\">31<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. L. Balestra, <em>Crisi dell\u2019impresa e abusiva concessione di credito<\/em>, Giur. comm., 2013, I, 109 ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote32anc\" id=\"sdfootnote32sym\">32<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. F. Pacileo, <em>Concessione \u201cabusiva\u201d di credito e \u201csana e prudente gestione\u201d: linee-guida giurisprudenziali<\/em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.<\/em>, 2019, 203 ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote33anc\" id=\"sdfootnote33sym\">33<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., sez. I, 26\/09\/2023, n. 27390.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#sdfootnote34anc\" id=\"sdfootnote34sym\">34<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cass. civ., 20\/09\/2021, n. 25343; Cass. civ. 31\/12\/2020, n. 29980, in www.altalex.com; Cass. Civ. 27\/11\/2018, n. 30607, in <em>Mass. giust. civ.<\/em>, 2019; cfr. altres\u00ec Cass. Civ., 27\/01\/2022, n. 2400; Cass. Civ., 01\/06\/2018, n. 14077; cfr. In dottrina G. Chiovenda, <em>Identificazione delle azioni. Sulla regola \u201cne eat iudex ultra petita partium\u201d<\/em>, in <em>Saggi di diritto processuale civile<\/em>, I, Roma, 1931, 167, evidenziava che \u00e8 \u201cdovere del giudice esaminare la domanda sotto ogni aspetto giuridico\u201d, dal momento che \u201cl\u2019azione s\u2019individua per il fatto e non per la norma di legge\u201d, dovendosi escludere il vizio di ultrapetizione purch\u00e9 \u201cil fatto costitutivo resti lo stesso\u201d; C. Consolo, <em>Domanda giudiziale<\/em>, in <em>Dig. disc. priv.<\/em>, <em>sez. civ.<\/em>, VII, Torino, 1991, 74; C. Mandrioli, <em>riflessioni in tema di \u2018petitum\u2019<\/em>, in <em>Riv. dir. proc.<\/em>, 1984, 480.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il ricorso al credito per il ripianamento di una precedente posizione debitoria \u00e8 una operazione lecita se accompagnata da un progetto di risanamento delle condizioni dell\u2019impresa che sia concreto e reale attraverso il quale \u00e8 possibile affermare che vi sono serie possibilit\u00e0 di ripresa economica dell\u2019impresa a seguito della concessione del credito. 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